Ordinanza n. 248 del 1993

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ORDINANZA N. 248

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale promossi con tre ordinanze emesse la prima, il 14 ottobre 1992, le altre, il 18 novembre 1992 dalla Corte di appello di Milano nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Palmeri Salvatore, Moltrasio Renzo e Fumagalli Letizia ed altro, iscritte ai nn. 46, 65 e 115 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 7, 9 e 12, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che la Corte di appello di Milano ha sollevato questione di legittimità dell'art. 425 del codice di procedura penale nella parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere perchè il fatto non costituisce reato, deducendo la violazione dell'art. 76 della Costituzione in riferimento all'art. 2, numero 52), della legge-delega 16 febbraio 1987, n.81;

e che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che le ordinanze sollevano l'identica questione di legittimità costituzionale e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un'unica decisione;

che questa Corte ha già dichiarato non fondata la medesima questione con sentenza n.82 del 1993 e che, quindi, non prospettando le ordinanze di rimessione argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati, le questioni qui proposte devono essere dichiarate manifestamente infondate;

che, d'altra parte, non sussistono neppure i presupposti per disporre la restituzione degli atti alla Corte rimettente in ragione delle modifiche successivamente apportate alla norma censurata ad opera dell'art. 1 della legge 8 aprile 1993, n. 105, trattandosi, nella specie, di ius superveniens che non presenta interferenza alcuna con la questione oggetto del presente giudizio.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/05/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 19/05/93.