ORDINANZA N. 248
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale promossi con tre ordinanze emesse la prima, il 14 ottobre 1992, le altre, il 18 novembre 1992 dalla Corte di appello di Milano nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Palmeri Salvatore, Moltrasio Renzo e Fumagalli Letizia ed altro, iscritte ai nn. 46, 65 e 115 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 7, 9 e 12, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che la Corte di appello di Milano ha sollevato questione di legittimità dell'art. 425 del codice di procedura penale nella parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere perchè il fatto non costituisce reato, deducendo la violazione dell'art. 76 della Costituzione in riferimento all'art. 2, numero 52), della legge-delega 16 febbraio 1987, n.81;
e che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
considerato che le ordinanze sollevano l'identica questione di legittimità costituzionale e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un'unica decisione;
che questa Corte ha già dichiarato non fondata la medesima questione con sentenza n.82 del 1993 e che, quindi, non prospettando le ordinanze di rimessione argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati, le questioni qui proposte devono essere dichiarate manifestamente infondate;
che, d'altra parte, non sussistono neppure i presupposti per disporre la restituzione degli atti alla Corte rimettente in ragione delle modifiche successivamente apportate alla norma censurata ad opera dell'art. 1 della legge 8 aprile 1993, n. 105, trattandosi, nella specie, di ius superveniens che non presenta interferenza alcuna con la questione oggetto del presente giudizio.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/05/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Giuliano VASSALLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 19/05/93.