Ordinanza n. 246 del 1993

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ORDINANZA N. 246

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 55, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'I.V.A.), promossi con due ordinanze emesse il 28 novembre 1991 dalla Commissione tributaria di 2° grado di L'Aquila sui ricorsi proposti da Vella Carmela e da s.d.f. Rossi e Minicucci contro l'Ufficio I.V.A. di L'Aquila, iscritte ai nn. 337 e 341 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Premesso che, secondo l'ordinanza di rimessione, non sarebbe manifestamente infondata la questione: a) della violazione dell'art. 3 della Costituzione quando, a parità di condotta (omessa dichiarazione annuale), la categoria dei contribuenti a contabilità ordinaria (art. 27 cit. d.P.R.) non subisce pregiudizio avendo la possibilità di far detrarre, in sede di accertamento induttivo, i versamenti annotati sulle operazioni passive nelle liquidazioni mensili che precedono la dichiarazione annuale, mentre per l'altra categoria di contribuente a contabilità semplificata (art. 33 cit. d.P.R.) non sarebbe detratta -in quanto non annotata- l'imposta assolta sulle operazioni passive dell'ultimo trimestre in mancanza della liquidazione contestuale alla omessa dichiarazione annuale; b) della violazione dell'art. 53 della Costituzione perchè la norma denunziata, non consentendo detta detrazione, grava d'imposta un reddito oltre la misura di quello effettivamente prodotto;

Considerato che precedenti questioni, che investivano lo stesso art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in fattispecie pressochè analoghe a quella presente, sono state decise (con ordinanze nn.108, 817, 1038 del 1988 e n. 385 del 1989) nel senso della manifesta inammissibilità;

Ritenuto che, sia pure tenendo conto degli specifici aspetti del presente giudizio, va confermata l'esattezza dei seguenti principi: a) che la rilevata diversità di trattamento normativo riguarda due categorie di contribuenti le quali non si trovano in situazioni identiche, soprattutto perchè la categoria a regime di contabilità semplificata si giova di una dilazione nel versamento dell'imposta; b) che il vantaggio di conglobare la liquidazione dell'ultimo trimestre contestualmente alla dichiarazione annuale comporta il rischio che l'omessa dichiarazione non porta a conoscenza dell'Ufficio la situazione di detto trimestre; c) che tuttavia l'Ufficio tiene conto di questa ultima situazione in diversi casi (come quelli della dichiarazione tardiva, del versamento effettuato anche senza la relativa dichiarazione, della scelta del metodo di accertamento analitico); d) che se in altri casi le imposte non risultanti dalla dichiarazione (omessa) non vengono riconosciuti, ciò si configura anche come ragionevole misura diretta a prevenire l'evasione d'imposta, per la quale il regime agevolato fornisce maggiori "opportunità" con conseguente aggravio del rischio per le entrate fiscali; e) che, secondo la costante giurisprudenza, il legislatore può, nella sua discrezionalità, dettare misure atte a prevenire l'inosservanza dei doveri di lealtà e correttezza da parte del contribuente, purchè non risultino superati i limiti della ragionevolezza; il che non si verifica in questa ipotesi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'I.V.A.) sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione nell'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/05/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 19/05/93.