Ordinanza n. 385 del 1989

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ORDINANZA N.385

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'I.V.A.), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Padova sui ricorsi riuniti proposti da Zancanella Cirillo contro l'Ufficio I.V.A. di Padova, iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Enzo Cheli.

Ritenuto che nel corso del procedimento promosso da Cirillo Zancanella avverso gli avvisi di accertamento induttivo relativi agli anni 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980 notificatigli dall'Ufficio I.V.A. di Padova, la Commissione tributaria di primo grado di quella città ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 76 e 53, secondo comma, della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell'I.V.A.) nella parte in cui non consente la detrazione dell'imposta corrisposta sugli acquisti che non risulti dalle dichiarazioni mensili o trimestrali ancorché sia documentata da regolari fatture;

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione impugnata-non consentendo la rivalsa per la parte di imposte risultanti da fatture regolari ma non inserite nelle dichiarazioni mensili o trimestrali - si porrebbe in contrasto con l'art. 76 Cost., disattendendo il principio direttivo, enunciato dalla legge delega 9 ottobre 1971 n. 825, della rivalsa obbligatoria dell'imposta assolta dall'intermediario;

che, inoltre, sempre secondo il giudice rimettente, la norma denunciata violerebbe anche l'art. 53, secondo comma, Cost., poiché <attraverso uno speciale schema di accertamento tributario> introduce <una vera e propria misura sanzionatoria, in tal modo snaturando la struttura e la funzione tipica del tributo>;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel presente giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che identica questione é stata già decisa da questa Corte nel senso della manifesta inammissibilità (ordinanza n. 108 del 1988) in base alle considerazioni che la legge delega n. 825 del 1971 <prevedeva espressamente che al principio della detrazione dell'I.V.A. potessero apportarsi le eccezioni necessarie per prevenire evasioni> e che <l'ordinamento tributario per sua natura si fonda anche su doveri di lealtà e correttezza da parte del contribuente>, sì che <il legislatore può, nella sua discrezionalità, dettare misure atte a prevenire l'inosservanza di tali doveri purché non risultino superati i limiti della ragionevolezza, il che nella specie evidentemente non accade>;

che non sono stati addotti elementi nuovi o ulteriori tali da far rivedere tale indirizzo giurisprudenziale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'I.V.A.) sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 53, secondo comma, Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Padova con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/07/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 06/07/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Enzo CHELI, REDATTORE