Ordinanza n. 221 del 1993

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ORDINANZA N. 221

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 6 luglio 1992 dal Tribunale di Verbania, il 17 settembre 1992 dal Tribunale di Roma, il 6 luglio 1992 dal Tribunale di Varese ed il 26 ottobre 1992 dal Tribunale di Savona, rispettivamente iscritte ai nn. 555, 717 e 763 del registro ordinanze 1992 e al n. 8 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41, 48 e 51, prima serie speciale, dell'anno 1992 e n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

 

Ritenuto che il Tribunale di Verbania, con ordinanza del 6 luglio 1992, e il Tribunale di Roma, con ordinanza del 17 settembre 1992, hanno sollevato, in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il giudice del dibattimento, quando dichiara la propria incompetenza, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente;

 

che la stessa norma processuale è stata impugnata dal Tribunale di Varese, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, con ordinanza del 6 luglio 1992 e, con ordinanza del 26 ottobre 1992, anche dal Tribunale di Savona, per l'ipotizzata violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 76 del 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, codice di procedura penale < nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anzichè al pubblico ministero presso quest'ultimo>.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 76 del 1993 < nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anzichè al pubblico ministero presso quest'ultimo>, sollevata dai Tribunali di Verbania, Roma, Varese e Savona con le ordinanze in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/04/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Francesco GUIZZI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 05/05/93.