ORDINANZA N. 221
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 6 luglio 1992 dal Tribunale di Verbania, il 17 settembre 1992 dal Tribunale di Roma, il 6 luglio 1992 dal Tribunale di Varese ed il 26 ottobre 1992 dal Tribunale di Savona, rispettivamente iscritte ai nn. 555, 717 e 763 del registro ordinanze 1992 e al n. 8 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41, 48 e 51, prima serie speciale, dell'anno 1992 e n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che il Tribunale di Verbania, con ordinanza del 6 luglio 1992, e il Tribunale di Roma, con ordinanza del 17 settembre 1992, hanno sollevato, in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il giudice del dibattimento, quando dichiara la propria incompetenza, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente;
che la stessa norma processuale è stata impugnata dal Tribunale di Varese, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, con ordinanza del 6 luglio 1992 e, con ordinanza del 26 ottobre 1992, anche dal Tribunale di Savona, per l'ipotizzata violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 76 del 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, codice di procedura penale < nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anzichè al pubblico ministero presso quest'ultimo>.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 76 del 1993 < nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anzichè al pubblico ministero presso quest'ultimo>, sollevata dai Tribunali di Verbania, Roma, Varese e Savona con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/04/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Francesco GUIZZI, Redattore
Depositata in cancelleria il 05/05/93.