Sentenza n. 198 del 1993

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SENTENZA N. 198

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 d.P.R.29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1992 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. L.O.C.A.F.I.T. ed il Servizio Riscossione dei Tributi, concessione della Provincia di Genova, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1992.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

 

Ritenuto in fatto

 

1. In un giudizio di opposizione di terzo (ex artt. 619 c.p.c. e 52 d.P.R. n.602 del 1973) promosso dalla società LOCAFIT S.p.A., che rivendicava la proprietà di bene mobile, oggetto di pignoramento eseguito presso l'azienda di Bossola Susanna in favore del Servizio Riscossione dei tributi, il Tribunale di Genova (con ordinanza del 13 febbraio 1992) ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 in riferimento agli artt. 24 e 42 Cost.

 

Premesso che l'art. 52 cit. (al pari dell'art. 207, 1° co., d.P.R. 29 gennaio 1958 n.645, in precedenza vigente) contempla che nella procedura di riscossione coattiva delle imposte dirette l'opposizione di terzo prevista dall'art. 619 c.p.c. deve essere proposta prima della data fissata per il primo incanto, il tribunale rimettente precisa di non ignorare la sentenza n.85 del 1973 della Corte costituzionale, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, 1^ co., cit. sia perchè (in riferimento all'art. 24 Cost.) il termine suddetto non poteva ritenersi talmente breve da rendere la tutela meramente apparente od estremamente difficile, sia perchè (in riferimento all'art.3 Cost.) al terzo opponente, non diversamente che nella ordinaria procedura esecutiva, era consentita l'opposizione tardiva di cui all'art.620 c.p.c. . Nel caso di specie però - osserva il tribunale rimettente - il rimedio di cui all'art. 620 c.p.c. non può - allo stato - trovare applicazione perchè da una parte i due incanti già effettuati sono rimasti infruttuosi (circostanza questa che legittima la successiva vendita a trattativa privata ex art. 73 d.P.R. n.602/73) e quindi non vi è alcuna somma da distribuire, e d'altra parte l'esecuzione esattoriale in corso è stata sospesa con provvedimento del Pretore. Risulta quindi vulnerato il diritto di difesa (art. 24 Cost.) perchè è ingiustificata mente precluso all'opponente di far valere il proprio diritto di proprietà sul bene pignorato, sebbene questo non sia stato ancora trasferito per l'esito infruttuoso degli incanti effettuati. Inoltre - prosegue il giudice rimettente - l'opponente viene di fatto espropriato del bene oggetto del pignoramento senza che ricorra alcun motivo di interesse generale e senza indennizzo (con conseguente vulnerazione anche dell'art.42 Cost.).

 

2. Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato concludendo per la non fondatezza della questione di costituzionalità sollevata, atteso che l'ordinanza di rimessione non prospetta in realtà alcun profilo nuovo rispetto a quelli già esaminati dalla Corte nella citata sentenza n.85 del 1973 (seppur con riferimento alla precedente, ma analoga, disciplina posta dall'art. 207 cit.); nè l'elemento di novità può consistere nella circostanza che il procedimento di riscossione si trovi nella fase antecedente o successiva all'esperimento del primo o del secondo incanto.

 

Quanto poi al (nuovo) parametro dell'art. 42 Cost., osserva l'Avvocatura che la previsione del termine per proporre l'opposizione non significa affatto che il diritto di proprietà sui beni pignorati sia stato espropriato o soppresso essendo fatta salva comunque l'opposizione tardiva al fine del conseguimento del prezzo ricavato dalla vendita forzata.

 

Considerato in diritto

 

1. É stata sollevata questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 24 e 42 Cost. - dell'art. 52 d.P.R.29 settembre 1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) nella parte in cui - anche nell'ipotesi in cui il bene pignorato nel corso di una procedura di riscossione coattiva delle imposte non sia stato ancora trasferito per essere rimasti senza esito gli incanti effettuati - non consente l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. dopo la data fissata per il primo incanto per sospetta violazione dell'art. 24 Cost.(essendo ingiustificatamente precluso al terzo opponente di far valere il suo diritto di proprietà quando il bene pignorato non sia stato ancora trasferito) e dell'art. 42 Cost. (perchè di fatto l'opponente viene espropriato del bene oggetto del pignoramento senza che ricorra alcun motivo di interesse generale e senza indennizzo).

 

2. La questione non è fondata.

 

Questa Corte con sentenza n.85 del 1973 ha già ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'analoga disciplina prevista dall'art. 207, primo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958 n.645 (che prevedeva che l'opposizione di terzi ex art. 619 cod.proc.civ. dovesse essere proposta prima della data fissata per il primo incanto nell'ambito della procedura di espropriazione forzata) sicchè può ribadirsi analogo giudizio di compatibilità con le garanzie costituzionali del diritto di azione (art. 24 Cost.) anche per l'art. 52, primo comma, d.P.R.29 settembre 1973 n.602 che ripete la stessa disposizione con riferimento alla nuova normativa della riscossione delle imposte sul reddito.

 

Nè ad una diversa valutazione induce la circostanza di fatto allegata dal giudice rimettente per sollecitare un mutamento di giudizio, circostanza consistente nell'essere di fatto impedita l'opposizione tardiva (ex art.620 cod. proc. civ.) a chi vanta un diritto reale sul bene pignorato ove non sia stata ancora effettuata la vendita del bene medesimo.

 

É infatti tale presupposto interpretativo, dal quale muove il giudice rimettente, a dover essere disatteso.

 

Invero, l'applicazione del rimedio dell'opposizione tardiva alla procedura di riscossione coattiva delle imposte - riconosciuta dalla sentenza citata come adeguato completamento della tutela del terzo - non può non trovare luogo con gli adattamenti richiesti dalle peculiarità che tale procedura connotano e differenziano dall'ordinaria esecuzione forzata.

 

Questa - consentendo in generale l'esperibilità dell'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. fino a che non sia disposta la vendita - logicamente prevede che l'opposizione tardiva ex art. 620 cod. proc. civ. sia proponibile < < dopo>> la vendita stessa. Inserita - invece - nella procedura di riscossione fiscale, la opposizione tardiva, appunto in ragione della rilevata necessità di adattamento, deve modellarsi sulla esigenza che anche nella anzidetta procedura la tutela del terzo, il quale vanti un diritto reale sul bene pignorato, non soffra soluzioni di continuità, al fine di evitare un'eventuale (ancorchè temporanea) paralisi della tutela stessa pur in presenza di un pregiudizio attuale. Ciò comporta che, appena diventa non più proponibile l'opposizione di cui all'art. 619 cod. proc. civ. (dopo la data fissata per il primo incanto), il terzo può, in luogo di quest'ultima, proporre l'opposizione tardiva di cui all'art. 620 cod. proc. civ., la quale, se la vendita non è stata ancora effettuata, ha in tale diverso contesto la funzione preventiva di impedire la distribuzione di quello che sarà il ricavato della futura vendita: funzione questa - si noti - peraltro non estranea neppure all'opposizione ordinaria ove, ancorchè tempestivamente proposta, non sia stata sospesa la vendita.

 

3. Conseguentemente non fondato è pure il sospetto di incostituzionalità riferito all'art. 42 Cost. sotto il profilo che la norma censurata consentirebbe che l'opponente subisca l'espropriazione senza indennizzo del bene pignorato. In realtà quest'ultimo - nel rispetto della normativa processuale in esame - può fino ad un certo momento impedire la vendita (con l'opposizione tempestiva) e successivamente (con l'opposizione tardiva) può impedire la distribuzione del ricavato e far valere su questo il suo diritto.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.52 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza di cui in epigrafe.

 

Così deciso in Roma nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/04/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Renato GRANATA, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 27/04/93.