ORDINANZA N. 193
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 novembre 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Salerno nel procedimento penale a carico di Falcone Giacomo, iscritta al n.
35 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.7, prima serie speciale, dell'anno 1993;
2) ordinanza emessa il 18 novembre 1992 dal Pretore di Salerno nel procedimento penale a carico di Olivieri Pierluigi, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Salerno ha sollevato, con due ordinanze di identico contenuto, questione di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede, tra gli atti che interrompono il corso della prescrizione del reato, anche la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, deducendo al riguardo la violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto si determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio, invece inclusa tra quegli atti, malgrado entrambe le richieste integrino una specifica attività dell'organo preposto all'esercizio della azione penale che "è chiara espressione della volontà di non rinunciare all'esercizio di punire" da parte del medesimo organo;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
considerato che le ordinanze sollevano l'identica questione e che, quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;
che il giudice a quo nella specie richiede una pronuncia additiva in materia penale volta ad integrare la serie degli atti che tassativamente l'art. 160 del codice penale enumera come i soli idonei a produrre l'effetto di interrompere il corso della prescrizione;
che una simile pronuncia palesemente fuoriesce dai poteri spettanti a questa Corte, ostandovi il principio di legalità sancito dall'art.25 della Costituzione (v. ordinanza n. 114 del 1983);
e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Salerno con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Giuliano VASSALLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.