ORDINANZA N. 114
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 cod. pen. (Interruzione del corso della prescrizione) promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1977 dal Tribunale di Verbania, nel procedimento penale a carico di Orsi Italo, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 21 settembre 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale di Verbania - con ordinanza emessa il 7 giugno 1977 - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 cod. pen., "nella parte in cui non prevede, tra gli atti interruttivi della prescrizione del reato, la richiesta del P.M. di decreto di citazione a giudizio", sebbene assimilabile - secondo il giudice a quo - all'ordinanza di rinvio a giudizio emessa dal giudice istruttore;
e che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari infondata la questione predetta.
Considerato che il giudice a quo prospetta in sostanza alla Corte una decisione di accoglimento additivo in materia penale, destinata ad integrare - come si legge nell'ordinanza di rimessione - la serie degli "atti interruttivi tassativamente previsti dall'art. 160 c.p.";
e che, per altro, una pronuncia del genere eccede i poteri spettanti alla Corte medesima, per le ragioni indicate - da ultimo - nella sentenza n. 71 di quest'anno.
Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 cod. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 28 aprile 1983.