ORDINANZA N. 192
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1992 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento penale a carico di Lanza Cesare ed altri, iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che la Corte di appello di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede il potere del giudice di emettere sentenze di non luogo a procedere "diverse da quelle di merito" enunciate dall'art. 2, numero 52), della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
considerato che questa Corte, con sentenza n. 82 del 1993, ha dichiarato non fondata l'identica questione osservando, fra l'altro, che la "previsione della delega che assegna al giudice il potere di pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che il fatto non sussiste, non comporta...nè sul piano logico nè su quello lessicale, l'automatica esclusione di qualsiasi potere del delegato di scandire in autonome formule le ipotesi in cui quel fatto, così come contestato, risulta essere privo dei requisiti propri della fattispecie dedotta nella imputazione";
che non adducendo l'ordinanza di rimessione argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, sollevata, in relazione all'art. 76 della Costituzione con riferimento all'art. 2, numero 52), della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Giuliano VASSALLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.