Ordinanza n. 192 del 1993

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ORDINANZA N. 192

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1992 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento penale a carico di Lanza Cesare ed altri, iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1992.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

 

Ritenuto che la Corte di appello di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede il potere del giudice di emettere sentenze di non luogo a procedere "diverse da quelle di merito" enunciate dall'art. 2, numero 52), della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81;

 

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

 

considerato che questa Corte, con sentenza n. 82 del 1993, ha dichiarato non fondata l'identica questione osservando, fra l'altro, che la "previsione della delega che assegna al giudice il potere di pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che il fatto non sussiste, non comporta...nè sul piano logico nè su quello lessicale, l'automatica esclusione di qualsiasi potere del delegato di scandire in autonome formule le ipotesi in cui quel fatto, così come contestato, risulta essere privo dei requisiti propri della fattispecie dedotta nella imputazione";

 

che non adducendo l'ordinanza di rimessione argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, sollevata, in relazione all'art. 76 della Costituzione con riferimento all'art. 2, numero 52), della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Giuliano VASSALLI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.