SENTENZA N. 180
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 542, primo comma, e 427, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1992 dal Pretore di Nuoro - sezione distaccata di Siniscola - nel procedimento penale a carico di Zanasi Simonetta, iscritta al n. 730 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri.
Ritenuto in fatto
l. Il Pretore di Nuoro, sezione distaccata di Siniscola, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 542, primo comma, e 427, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono che il giudice, in caso di assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, quando si tratti di reato perseguibile a querela, condanni il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, anche nell'ipotesi in cui l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante.
2. Il giudice remittente, dopo aver premesso che nel caso sottoposto al suo esame si prospetta il proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto, osserva che ciò comporta l'automatica condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento, senza però che l'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'imputato medesimo dipenda da sua colpa. Infatti, prosegue il Pretore, il querelante aveva dapprima chiesto ed ottenuto un provvedimento ex art. 700 del codice di procedura civile nei confronti di due società (con il quale si inibiva a queste ultime il transito con mezzi meccanici su di una strada realizzata dal ricorrente) e, successivamente, constatato che detto transito era proseguito, aveva sporto querela indicando che, verosimilmente, il fatto era da attribuire alle medesime società convenute nel procedimento civile, costruttrici di un villaggio turistico.
Sulla scorta delle prove acquisite il giudice a quo ritiene di dover prosciogliere l'imputato (legale rappresentante di una delle due ditte sopracitate) sulla base di due motivi, il primo dei quali consistente nel fatto che la responsabilità del transito successivo all'inibitoria pretorile risulta ascrivibile alla sola società appaltatrice dei lavori (appartenente ad un coimputato per il quale si è proceduto separatamente) e non anche alla committente, e il secondo, rappresentato dal ruolo svolto dal rappresentante legale di detta ultima società, che risiede in Emilia-Romagna e non risulta, al di là della carica ricoperta, aver fornito alcun effettivo e personale apporto causale alla verificazione dell'evento.
3. Ciò posto il Pretore di Nuoro ritiene che le norme impugnate si pongano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto, nel caso in esame, non può farsi carico al querelante di non aver considerato le circostanze che potevano condurre al proscioglimento dell'imputato, sia perchè le stesse sono emerse compiutamente soltanto in seguito al dibattimento, e poi perchè sono state oggetto, da parte del giudice, di una valutazione che non compete al privato, il quale ha il solo onere di riferire i fatti con verità e completezza, essendo riservata all'Autorità giudiziaria ogni determinazione in ordine alle responsabilità penali.
Ad avviso del remittente, la Corte costituzionale, con le sentenze n. 165 del 1974, n. 52 del 1975, e n. 29 del 1992, pronunciate in merito agli artt. 382, primo comma, e 482, primo comma, del codice di procedura penale previgente, avrebbe ripetutamente espresso un principio generale secondo cui le norme denunciate, dettate dalla finalità di evitare liti temerarie, devono comunque esentare dalla responsabilità per le spese anticipate dallo Stato chi ha esercitato il diritto di querela allorquando l'assoluzione dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili al querelante stesso, al quale, quindi, nessuna colpa può essere addebitata.
Ove ciò non avviene, conclude il Pretore, sussiste violazione del principio di eguaglianza, sottoponendosi alla medesima disciplina situazioni del tutto diverse, quali quelle del querelante temerario da una lato e del querelante incolpevole dall'altro.
Considerato in diritto
l. Il Pretore di Nuoro ritiene che il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, sia violato dalle disposizioni previste dagli artt. 542, primo comma, e 427, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono che il giudice, quando si tratti di reato perseguibile a querela della persona offesa, e in caso di assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, condanni il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato anche nell'ipotesi in cui l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante.
Il giudice a quo, premesso che a seguito della querela è stata esercitata l'azione penale procedendo separatamente nei confronti di due coimputati, uno solo dei quali risultato poi effettivamente responsabile dei fatti lamentati, rileva che, pur se nel caso sottoposto al suo esame si prospetta il conseguente proscioglimento dell'altro imputato per non aver commesso il fatto, non si può, per due ordini di motivi, addebitare al querelante la responsabilità di non aver considerato le circostanze che potevano condurre a tale esito.
In primo luogo perchè queste ultime sono emerse soltanto in seguito al dibattimento, e poi perchè la loro valutazione non compete al privato cittadino, il quale ha il solo onere di riferire con verità e completezza i fatti, essendo riservata all'Autorità giudiziaria ogni determinazione in ordine alle responsabilità penali.
In conclusione, poichè le norme impugnate impongono anche in questi casi la condanna del querelante al pagamento delle spese processuali, il Pretore di Nuoro ravvisa una violazione del principio di eguaglianza a causa della sottoposizione alla medesima disciplina di situazioni del tutto diverse: quella del querelante temerario, da un lato, e del querelante incolpevole dall'altro.
2. La questione è fondata.
Occorre, in primo luogo, circoscriverne l'ambito al solo art.427, primo comma, del codice di procedura penale, in quanto la regula iuris sostanzialmente censurata dal giudice a quo è ivi contenuta, mentre il successivo art. 542 si limita soltanto a rinviare ad essa per relationem.
Ciò posto, questa Corte ha avuto più volte l'occasione di esaminare (pur se in riferimento al codice processuale del 1930) le norme sulla responsabilità del querelante in ordine al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, dichiarandone l'illegittimità in tutti i casi in cui siffatta responsabilità veniva affermata anche in assenza di colpa del querelante stesso, e cioé allorquando l'assoluzione dell'imputato derivava da circostanze non a lui riconducibili. E così sono state espunte le ipotesi di condanna del querelante anche nei casi di querela contro ignoti per un reato realmente verificatosi (sent.n. 165 del 1974), di proscioglimento dell'imputato per incapacità d'intendere e di volere (sent. n. 52 de 1975), o di proscioglimento perchè il fatto non costituisce reato (sent. n. 29 del 1992).
Con tali pronunce la Corte (pur nell'ambito di questioni sollevate sempre in riferimento al principio costituzionale di eguaglianza) aveva chiaramente inteso escludere ogni ipotesi di responsabilità oggettiva del querelante; di ogni responsabilità, cioè, che fosse fondata sul mero dato della causalità (per cui le spese ricadono sulla parte che ad esse ha dato causa) anche in assenza di una qualsiasi colpa, leggerezza o temerarietà rimproverabile a colui che ha esercitato il diritto di querela.
3. Il legislatore del nuovo codice di procedura penale ha mostrato di voler seguire le indicazioni della Corte ma, pur circoscrivendo il regime della responsabilità del querelante alle sole ipotesi di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non l'ha commesso, ha, tuttavia, mantenuto un criterio di automaticità; evidentemente presupponendo, secondo l'id quod plerumque accidit, che nelle ipotesi considerate sia sempre ravvisabile, a fronte del proscioglimento dell'imputato, una temerarietà o un'avventatezza dell'accusa riconducibili al querelante stesso.
In realtà, esaminando la questione entro i limiti proposti dal giudice remittente, occorre osservare che anche nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto può emergere una situazione nella quale l'infondatezza della notitia criminis nei suoi confronti derivi, come nel caso, da circostanze non addebitabili al querelante, il quale si trova quindi nella medesima posizione di coloro per i quali non è prevista una responsabilità in ordine alle spese ma, ciò nonostante, subisce un trattamento ingiustamente differenziato, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Anche in tali ipotesi, pertanto, devono trovare applicazione i principi già espressi da questa Corte nelle ricordate pronunce, con conseguente esclusione della condanna del querelante al pagamento delle spese processuali allorchè risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia in alcun modo ascrivibile a colpa del querelante stesso.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 427, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/04/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Mauro FERRI, Redattore
Depositata in cancelleria il 16/04/93.