Sentenza n. 52 del 1975
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SENTENZA N. 52

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN  NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 382 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1974 dal pretore di Vallo della Lucania nel procedimento penale a carico di Crocamo Giuseppina, iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1975 il Giudice relatore Paolo Rossi.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento penale a carico di tale Crocamo Giuseppina, instaurato a seguito di querela sporta da tale Mascolo Mario, essendo risultato, da perizia psichiatrica, la totale incapacità di intendere e di volere della prevenuta, il pretore ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 382 del codice di procedura penale, nella parte in cui impone la condanna del querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato, anche nell'ipotesi di proscioglimento derivante da circostanze non riconducibili al querelante stesso.

Nessuna parte si é costituita in questa sede.

Considerato in diritto

La Corte costituzionale é chiamata a decidere se contrasti o meno con il principio costituzionale d'eguaglianza l'art. 382 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la condanna del querelante alle spese del procedimento anticipate dallo Stato nel caso l'imputato sia stato prosciolto perché non imputabile per incapacità di intendere e di volere.

La questione é fondata.

La norma impugnata, nel sancire, anche al fine di evitare liti temerarie, la responsabilità del querelante per il pagamento delle spese processuali nel caso l'imputato sia prosciolto, stabilisce giustificate ma tassative eccezioni qualora il proscioglimento avvenga per insufficienza di prove, per concessione del perdono giudiziale o per causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela. Tali ipotesi sono rette da una ratio unitaria, che é quella di esentare chi ha esercitato il diritto di querela dalla responsabilità in esame, quando l'assoluzione dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili al querelante, cui nessuna colpa può essere addebitata. Ove ricorrano tali estremi, contrasta con il principio d'eguaglianza la norma giuridica, come quella denunciata, che egualmente imponga la condanna alle spese processuali. É appena il caso di ricordare che, in applicazione del suddetto principio, la Corte ha già dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 382 c.p.p., per la responsabilità corrispondentemente prevista nella ipotesi di querela contro ignoti per un reato realmente verificatosi (sentenza n. 165 del 1974).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 382 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la condanna del querelante alle spese del procedimento anticipate dallo Stato, anche nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato non imputabile perché incapace d'intendere e di volere.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 6 marzo 1975.