ORDINANZA N. 172
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo e quinto comma, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza e del conto fiscale), promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1992 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da Baj Gianfranco contro l'Ufficio II.DD. di Verbania, iscritta al n. 715 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che la Commissione tributaria di 1° grado di Verbania, nel procedimento tra Baj Gianfranco e l'Ufficio II.DD. di Verbania, con ordinanza del 23 settembre 1992 (R.O. n. 715 del 1992), ha di nuovo sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo e quinto comma, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n.413;
che, a parere della remittente sarebbero violati gli artt. 2, 3, primo comma, 53, primo comma, 97, primo comma, della Costituzione in quanto trattasi di provvedimenti irrazionali e contrastanti con i principi di solidarietà politica, economica e sociale, che provocano ingiuste disparità di trattamento tra contribuenti e violano i principi del buon andamento e della imparzialità dell'amministrazione nonchè quello del pagamento delle imposte secondo la capacità contributiva;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'infondatezza della questione avendo le disposizioni sul condono fiscale impugnate già prodotto il loro effetto e residuando per la Commissione tributaria remittente solo il potere di dichiarare estinto il procedimento de quo.
Considerato che la stessa questione è stata già dichiarata manifestamente infondata (ordd. nn. 361 del 1992 e 50 del 1993);
che non sono stati dedotti motivi nuovi o diversi che possano fondare una differente decisione;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo e quinto comma, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n.413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza e del conto fiscale), in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 53, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di 1° grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/04/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Francesco GRECO, Redattore
Depositata in cancelleria il 15/04/93.