ORDINANZA N. 50
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo e quinto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza e del conto fiscale), promossi con ordinanze emesse l'8 gennaio ed il 5 giugno 1992 dalla Commissione Tributaria di 1° grado di Verbania, sui ricorsi proposti da Varotto Oliva, ed altro, iscritte rispettivamente ai nn. 381 e 410 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, la prima, e 36, prima serie speciale, la seconda, dell'anno 1992.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che la Commissione Tributaria di 1° grado di Verbania, sul ricorso proposto da Varotto Oliva contro un avviso di accertamento dell'Ufficio Imposte Dirette di Arona, per il quale il suddetto contribuente aveva richiesto la sospensione del relativo giudizio per potersi avvalere del condono, nella more intervenuto, con ordinanza emessa in data 8 gennaio 1992 (R.O. n. 381 del 1992) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, quinto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui prevede la sospensione del giudizio a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni dello stesso articolo, in quanto finalizzato all'applicazione del condono;
che, a parere della remittente, sarebbero violati gli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verificherebbe tra coloro che hanno pagato i tributi e coloro che non lo hanno fatto, mentre tutti dovrebbero concorrere al le spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, e per la lesione del principio del buon andamento e della imparzialità dell'amministrazione;
che la stessa Commissione Tributaria, sul ricorso proposto contro l'Ufficio Imposte Dirette di Verbania, da Lomazzi Gian Carlo il quale aveva fatto pervenire all'adito Collegio copia della dichiarazione integrativa prevista dagli artt. 32 e seguenti della legge n. 413 del 1991, intendendo così avvalersi della disposizione di cui all'art. 34, quinto comma, della stessa legge, relativa alla estinzione del giudizio, con ordinanza del 5 giugno 1992 (R.O. n. 410 del 1992), ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 53, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità dello stesso art. 34, primo e quinto comma, della legge n. 413 del 1991, adducendo le medesime argomentazioni di cui alla precedente ordinanza R.O. n. 381 del 1992;
che nei giudizi è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza delle questioni.
Considerato che i giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento in quanto prospettano questioni analoghe;
che questa Corte ha già ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che prevedono il condono tributario (ord. n. 361 del 1992
);
che non sono stati dedotti motivi nuovi per una diversa decisione;
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i giudizi;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo e quinto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza e del conto fiscale), in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 57, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di 1' grado di Verbania con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/01/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Francesco GRECO, Redattore
Depositata in cancelleria il 10/02/93.