Ordinanza n. 155 del 1993

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ORDINANZA N. 155

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1992 dal Tribunale di Genova nei procedimenti civili riuniti, vertenti tra Feniello Biagio ed altra e l'I.N.P.S., iscritta al n. 494 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.40, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visti gli atti di costituzione di Feniello Biagio e dell'I.N.P.S., nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che con ordinanza del 4 marzo 1992, il Tribunale di Genova, Sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) secondo cui l'art. 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, deve essere interpretato "nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495 resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni";

che il giudice a quo sospetta la violazione degli artt. 101- 104 della Costituzione, in quanto la norma impugnata sarebbe stata emanata in assenza delle condizioni che legittimano il ricorso all'interpretazione autentica e denuncia altresì la violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la norma stessa determinerebbe una discriminazione collegata ad un fattore irrazionale, quale quello della maggiore o minore celerità della procedura amministrativa prevista per la liquidazione della pensione sociale sostitutiva di cui all'art. 19 della legge n. 118 del 1971;

che si è costituito Biagio Feniello, chiedendo l'accoglimento dell'eccezione di costituzionalità;

che si è costituito l'I.N.P.S., chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la stessa fosse dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata dalla sentenza di questa Corte n. 454 del 1992, in conformità alle precedenti decisioni nn. 88 del 1992, 75 del 1991 e 286 del 1990;

che il Tribunale di Genova non prospetta profili o argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati da tali pronunzie;

che pertanto la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n.412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in riferimento agli artt. 3, 101, 102, 103 e 104 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 01/04/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Ugo SPAGNOLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 08/04/93.