ORDINANZA N. 125
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 16 giugno, il 13 e 14 luglio 1992 dal Tribunale di Genova nei procedimenti penali a carico di Bargoni Carla ed altro, Briki Fathi e Chamek Mounir, iscritte ai nn. 497, 562 e 671 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40, 41 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto che con le tre ordinanze di identico tenore indicate in epigrafe il Tribunale di Genova dubita della legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio, assumendone il contrasto con gli artt.3 e 24 della Costituzione;
che il giudice a quo rileva che tale incompatibilità, pur se ritenuta sussistente nella motivazione della sentenza di questa Corte n.186 del 22 aprile 1992, non è stata statuita nella declaratoria di illegittimità costituzionale contenuta nel dispositivo di essa, dato che è riferita al "giudice per le indagini preliminari" anzichè al "giudice del dibattimento";
Considerato che tale discrasia è frutto di un errore materiale incorso nella redazione del dispositivo di detta sentenza, alla cui correzione si è provveduto con l'ordinanza n. 313 del 18 giugno 1992;
che pertanto la questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio - norma già dichiarata, per questa parte, costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 186 del 1992, corretta con l'ordinanza n. 313 dello stesso anno - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Tribunale di Genova con tre ordinanze del 16 giugno, 13 e 14 luglio 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Ugo SPAGNOLI ,Redattore
Depositata in cancelleria il 29/03/93.