ORDINANZA N. 98
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n.401 del 19 ottobre 1992;
udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993, il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale occorso nella sentenza n. 401 del 19 ottobre 1992, dipendente dalla riproduzione meccanica del testo depositato della sentenza medesima.
Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che, nella sentenza n. 401 del 19 ottobre 1992, sia corretto il seguente errore materiale: 1) nel "Considerato in diritto", al punto 2), nel secondo periodo le parole "In proposito è opportuno premettere" sono sostituite dalle seguenti: "Per quel che riguarda il riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, va rilevato".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/03/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Vincenzo CAIANIELLO, Redattore
Depositata in cancelleria il 15/03/93.