ORDINANZA N. 96
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1992 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Livoti Giuseppe e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 321 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visti gli atti di costituzione di Livoti Giuseppe e dell'I.N.A.I.L.;
udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio pro mosso da Giuseppe Livoti contro l'INAIL per ottenere il pagamento di una rendita vitalizia con gli interessi e la rivalutazione monetaria, il Pretore di Milano, con ordinanza del 6 aprile 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.429, terzo comma, cod.proc.civ., "in quanto riserva un trattamento deteriore ai datori di lavoro e agli enti previdenziali rispetto ai debitori comuni";
che, ad avviso del giudice remittente, il significato normativo ascritto all'art. 429 dalla giurisprudenza prevalente, cioè il cumulo di rivalutazione monetaria e interessi legali, una volta elevati questi ultimi al dieci per cento in virtù dell'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, comporta per i crediti di lavoro e previdenziali una tutela esorbitante rispetto a quella prevista dall'art. 1224 cod.civ. per gli altri crediti pecuniari;
che il giudice remittente ritiene rilevante la questione pur dopo la legge 30 dicembre 1991, n.412, il cui art. 16, comma 6, per i crediti previdenziali ha sostituito alla regola del cumulo il criterio della spettanza al creditore della maggior somma tra l'importo degli interessi legali e l'ammontare della rivalutazione: tale disposizione, in fatti, essendo priva di efficacia retroattiva, non è applicabile al rapporto di cui è causa;
che nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti il ricorrente e l'INAIL chiedendo l'uno una dichiarazione di infondatezza, l'altro una dichiarazione di fondatezza della questione.
Considerato che la norma impugnata concerne esclusivamente i crediti di lavoro, mentre il rapporto dedotto nel giudizio a quo ha per oggetto una prestazione previdenziale;
che la norma applicabile a tale rapporto è l'art. 442 cod.proc.civ. così come modificato dalla sentenza n. 156 del 1991 di questa Corte, il quale, agli effetti del risarcimento del danno da svalutazione monetaria, non rinvia all'art. 429, ma detta una norma formalmente distinta e autonoma, onde la sollevata questione appare irrilevante per difetto di pregiudizialità.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.429, terzo comma, cod.proc.civ., sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/03/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Depositata in cancelleria il 15/03/93.