ORDINANZA N. 95
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 512 (Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale), promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1991 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Siena sul ricorso proposto da Eddo Bartali ed altra contro l'Ufficio del Registro di Siena, iscritta al n. 312 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con ordinanza 5 dicembre 1991 la Commissione tributaria di secondo grado di Siena ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 2 agosto 1982, n.512, il quale dispone che, in caso di alienazione entro il quinquennio dall'apertura del la successione di beni esenti da imposta perchè di rilevante interesse culturale, l'erede è tenuto al pagamento delle imposte nella misura di tre volte quella normale e di una pena pecuniaria non riduci bile pari a tre volte l'imposta stessa;
che, ad avviso della Commissione, detta disciplina violerebbe gli artt. 3 e 53 della Costituzione, per un verso parificando agli effetti sanziona tori le differenti ipotesi considerate e per l'altro spezzando, con l'imporre il pagamento delle imposte nella misura di tre volte quella normale, il collegamento tra capacità contributiva e precetto tributario;
che è intervenuta nel giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;
considerato che, come questa Corte ha reiteratamente statuito (sentenza n. 333 del 1991; ordd. n. 103 del 1992 e n. 520 del 1991; n. 62 del 1989, 593 e 50 del 1988, 337 e 315 del 1987), le scelte discrezionali del legislatore non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalità se non risultino palesemente irragionevoli;
che la disciplina impugnata trova fondamento nella particolare rilevanza che i beni considerati e la loro adeguata conservazione hanno per il patrimonio culturale del paese;
che la ratio delle norme offre ragionevole giustificazione per lo speciale regime, consistente in primo luogo nella esenzione dalla imposta di successione e per converso nel rigore della sanzione in caso di violazione degli obblighi incombenti sull'erede;
che non appare censurabile l'equiparazione a fini sanzionatori di ipotesi diverse l'una dall'altra ma unificate dalla previsione di comportamenti contrastanti con la doverosa tutela di beni di rilevante interesse culturale;
che, versandosi in materia sanzionatoria, risulta incongruo il richiamo al principio della capacità contributiva.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 512 (Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributa ria di secondo grado di Siena con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/03/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Gabriele PESCATORE, Redattore
Depositata in cancelleria il 15/03/93.