Ordinanza n. 95 del 1993

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ORDINANZA N. 95

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 512 (Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale), promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1991 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Siena sul ricorso proposto da Eddo Bartali ed altra contro l'Ufficio del Registro di Siena, iscritta al n. 312 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1992.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

 

Ritenuto che con ordinanza 5 dicembre 1991 la Commissione tributaria di secondo grado di Siena ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 2 agosto 1982, n.512, il quale dispone che, in caso di alienazione entro il quinquennio dall'apertura del la successione di beni esenti da imposta perchè di rilevante interesse culturale, l'erede è tenuto al pagamento delle imposte nella misura di tre volte quella normale e di una pena pecuniaria non riduci bile pari a tre volte l'imposta stessa;

 

che, ad avviso della Commissione, detta disciplina violerebbe gli artt. 3 e 53 della Costituzione, per un verso parificando agli effetti sanziona tori le differenti ipotesi considerate e per l'altro spezzando, con l'imporre il pagamento delle imposte nella misura di tre volte quella normale, il collegamento tra capacità contributiva e precetto tributario;

 

che è intervenuta nel giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;

 

considerato che, come questa Corte ha reiteratamente statuito (sentenza n. 333 del 1991; ordd. n. 103 del 1992 e n. 520 del 1991; n. 62 del 1989, 593 e 50 del 1988, 337 e 315 del 1987), le scelte discrezionali del legislatore non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalità se non risultino palesemente irragionevoli;

 

che la disciplina impugnata trova fondamento nella particolare rilevanza che i beni considerati e la loro adeguata conservazione hanno per il patrimonio culturale del paese;

 

che la ratio delle norme offre ragionevole giustificazione per lo speciale regime, consistente in primo luogo nella esenzione dalla imposta di successione e per converso nel rigore della sanzione in caso di violazione degli obblighi incombenti sull'erede;

 

che non appare censurabile l'equiparazione a fini sanzionatori di ipotesi diverse l'una dall'altra ma unificate dalla previsione di comportamenti contrastanti con la doverosa tutela di beni di rilevante interesse culturale;

 

che, versandosi in materia sanzionatoria, risulta incongruo il richiamo al principio della capacità contributiva.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 512 (Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributa ria di secondo grado di Siena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/03/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Gabriele PESCATORE, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 15/03/93.