ORDINANZA N. 94
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Avv. Ugo SPAGNOLI giudice
Prof. Antonio BALDASSARRE
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma terzo, n.1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 50, n. 1, del d.P.R.11 luglio 1980 n.382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1992 dal T.A.R. della Toscana sul ricorso proposto da Patanè Fabrizio contro il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, iscritta al n. 492 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 50, n. 1, del d.P.R.11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non consentono l'ammissione alla terza tornata dei giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati, di coloro i quali abbiano maturato incarichi di insegnamento per al meno un triennio in facoltà o corsi di laurea di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 100, lett.d), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, successiva mente alla scadenza dei termini per la partecipazione, fissati dal bando relativo alla prima tornata dei giudizi di idoneità, avvenuta il 13 aprile 1981;
che, è stato osservato, ove si ritenesse l'equipollenza sostanziale di status tra i professori incaricati in corsi di laurea, ufficiali e necessari, con contratto ex art. 100, lett. d), del d.P.R. n. 382 del 1980, e ove si riconoscessero come tassative le categorie dei docenti ammesse a partecipare ai giudizi in questione (secondo l'interpretazione della costante giurisprudenza del Consiglio di Stato e della stessa Corte costituzionale), si dovrebbe pervenire alla censura d'incostituzionalità delle norme impugnate per la mancata assimilazione dei docenti a contratto (i quali abbiano maturato il triennio di incarichi di insegnamento in facoltà o corsi di laurea di nuova istituzione, attribuiti ai sensi dell'art. 100, lett. d), del citato d.P.R. n.382 del 1980) rispetto alle categorie di docenti universitari espressamente indicate dalle norme impugnate, e da alcune sentenze della stessa Corte costituzionale (sent. n. 397 del 1989 e 89 del 1986);
che la disparità di trattamento emergerebbe con evidenza, in quanto i docenti a contratto verserebbero nella medesima condizione dei professori incaricati stabilizzati, avendo gli appartenenti alle due categorie svolto identiche mansioni e acquisito lo stesso livello di professionalità;
che soccorrerebbe la stessa esigenza di eliminazione del precariato posto a fondamento della normativa di cui alla legge n. 28 del 1980 e al d.P.R. n. 382 del 1980;
che oltre alla violazione del principio costituzionale della parità di trattamento di situazioni eguali, vi sarebbero anche riflessi di illegittimità con riguardo al principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione);
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità o la mani festa infondatezza della sollevata questione d'incostituzionalità.
Considerato che la questione, già sollevata ne gli stessi termini dal Consiglio di Stato, è stata dichiarata da questa Corte non fondata con sentenza n. 412 del 1992;
che l'attuale ordinanza di remissione non con tiene, rispetto a quella emessa il 29 novembre 1991 dal Consiglio di Stato- Sezione VI giurisdizionale, nuove argomentazioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1958, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica) e dell'art. 50, n. 1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/03/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Francesco GUIZZI, Redattore
Depositata in cancelleria il 15/03/93.