Sentenza n. 412 del 1992

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SENTENZA N. 412

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Antonio BALDASSARRE

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Avv. Mauro FERRI

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica) e dell'art. 50, n. 1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1991 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale sul ricorso proposto da Greco Giuseppe contro il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella Camera di consiglio del 1 luglio 1992 il giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto in fatto

1.1. L'avvocato Giuseppe Greco, dall'anno accademico 1985-1986 incaricato, con contratto di diritto privato, dell'insegnamento di Diritto amministrativo nell'ambito del corso di laurea in Scienze politiche dell'Università degli studi di Chieti, ai sensi dell'articolo 100, lettera d), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, chiedeva, con ricorso diretto al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, l'annullamento del decreto del ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, con il quale era stata indetta la terza tornata dei giudizi di idoneità a professore associato.

Tale decreto, infatti, non aveva contemplato, tra i soggetti ammessi a parteciparvi, quelli ricompresi nella categoria dei professori incaricati con alme no un triennio d'insegnamento impartito in data successiva al 14 marzo 1981.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio rigettava il ricorso con sentenza n. 1636 del 27 ottobre 1990, ritenendo tassativa l'elencazione delle categorie indicate nell'articolo 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e rilevando la non assimilabilità della posizione ricoperta dall'interessato a quella dei professori incaricati stabilizzati, in difetto del presupposto logico costituito dall'esigenza di sistemare le situazioni di precariato esistenti all'atto di riordino della docenza universitaria.

L'interessato proponeva appello avverso la decisione di primo grado sostenendolo con due motivi di gravame. Con il primo, si affermava l'insussistenza di qualsiasi limitazione circa le categorie da ammettere ai giudizi d'idoneità e si chiedeva la partecipazione dell'appellante sulla base della pronuncianda sentenza; con il secondo si deduceva l'incostituzionalità di tale limitazione, ove ritenuta sussistente (combinato disposto dagli articoli 5, terzo comma, n.1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28; 50, n. 1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; della legge 9 dicembre 1985, n. 705), per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

2.1 Rigettato il primo motivo con sentenza n. 40 del 29 novembre 1992, il Consiglio di Stato, in accoglimento del secondo motivo di gravame, ha sollevato, con ordinanza in pari data, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, degli artt. 5, terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n.28 e 50, n. 1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non consentono l'ammissione alla terza tornata dei giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati, di coloro i quali abbiano maturato un triennio di incarico di insegnamento in facoltà o corsi di laurea di nuova istituzione, attribuiti ai sensi dell'art. 100, lett. d), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, successivamente alla scadenza dei termini per la partecipazione fissati dal bando relativo alla prima tornata dei giudizi di idoneità alla menzionata categoria di professore di ruolo, fascia degli associati, avvenuta il 13 aprile 1981.

Ha ricordato la Corte remittente che l'art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica) e, sulla sua scia, l'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica), avevano dettato disposizioni per l'inquadramento di specifiche categorie di soggetti esplicanti attività universitarie. Tra queste, avevano inserito quella dei professori in caricati stabilizzati di cui all'art. 4 del decreto- legge 1 ottobre del 1973, n. 580; quella degli incaricati, in servizio nell'anno accademico 1978 - 1979, che avessero maturato o maturassero (in anni accademici successivi) tre anni di anzianità di insegnamento;

quella dei professori incaricati a titolo gratuito che si avvalessero eventualmente del periodo necessario alla stabilizzazione (di cui al predetto decreto-legge n. 580 del 1973) certificato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto e documentato da atti ufficiali della facoltà.

Per le categorie ammesse erano state previste due tornate del giudizio di idoneità da indirsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-delegato, la prima, ed entro il 30 dicembre 1982, la seconda: art. 52, terzo comma, d.P.R. n.382 del 1980.

Per coloro il cui diritto a partecipare al giudizio di idoneità maturava, invece, successiva mente alla prima tornata, era stato disposto lo svolgimento di una terza tornata a loro esclusiva mente riservata, che avrebbe dovuto essere indetta entro il 31 dicembre 1983 (e, cioé, a distanza di poco più di tre anni dalla entrata in vigore della normativa delegata).

Il sistema di termini prefissato con il d.P.R. n. 382 del 1980 tendeva, dunque, ad assicurare un veloce assorbimento del precariato esistente, in un lasso di tempo tale da non consentire il sorgere o il formarsi di ulteriori posizioni di precariato.

Ad avviso della Corte remittente, le tre tornate non sarebbero tra loro omogenee. In particolare, la terza di esse avrebbe avuto una configurazione peculiare. Si tratterebbe infatti di una vera e propria tornata di chiusura del sistema <<riservata a coloro che il diritto avrebbero maturato in tempo successivo alla prima>> (Corte costituzionale, sent. n. 93 del 1991). Sì che ne conseguirebbe che il ritardo nello svolgimento della terza tornata dei giudizi di idoneità avrebbe comportato, in una oggettiva violazione delle finalità proprie della legge (la pronta eliminazione del precariato), il protrarsi di ulteriori situazioni precarie e la nascita del diritto di partecipare al concorso anche per tutti coloro i quali maturino i requisiti di partecipazione in un momento successivo, nonchè il sorgere di nuove situazioni di precariato degne di tutela. La violazione del termine per indire la terza tornata dei giudizi di idoneità avrebbe insomma come logica conseguenza, da un lato, il mancato assorbimento del precariato esistente e, da un altro, la produzione di nuove forme di precariato.

2.2 Tale situazione, osserva il Consiglio di Stato, si sarebbe venuta a creare con il decreto del 4 luglio 1989, con il quale il ministro dell' Università e della Ricerca scientifica e tecnologica ha in detto, a distanza di quasi sei anni dal limite temporale stabilito, la terza tornata dei giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati.

In tale periodo si sarebbero formate, e consolidate, ulteriori situazioni di precariato, quale quella dell'appellante, idonea ad essere presa in considerazione; e il ricorrente ha svolto sei anni di insegnamento universitario ai sensi dell'art.100, lettera d), del d.P.R. n. 382 del 1980.

L'art. 100 predetto contiene una norma volta a disciplinare, in via transitoria, il conferimento degli insegnamenti ufficiali delle facoltà di nuova istituzione o dei nuovi corsi di laurea, in attesa della loro entrata a regime. La lettera d) dell'art.100, infatti, ha stabilito che, ove non sia possibile procedere all'attivazione degli insegnamenti necessari per i singoli anni di corso, gli stessi vadano attribuiti <<mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo le modalità di cui al precedente art. 25 e previo nullaosta del Ministro>>.

Ad avviso del Consiglio di Stato, i contratti di cui all'art. 25 del d.P.R. n.382 del 1980 sarebbero, nella previsione di cui all'art.100 dello stesso testo normativo, soltanto lo strumento per l'attribuzione, in via temporanea e provvisoria, degli insegnamenti ufficiali della facoltà. Il riferimento all'art. 25, poi, comporterebbe la rinnovabilità nel tempo dell'incarico per almeno due volte nel quinquennio, nella medesima università, ma con la possibilità di ulteriori, specifiche deroghe da parte del ministro.

Senza dire della possibilità che in altre università (purchè di nuova istituzione) vengano conferiti ulteriori incarichi.

La posizione del docente ex art. 100, lettera d) del d.P.R. n.382 del 1980 appare dunque suscettibile di protrarsi nel tempo.

2.3. Pur differente nella sua genesi storica, la sopraindicata figura di docente sarebbe non dissimile da quella degli incaricati di cui agli artt.5 della legge n. 28 del 1980 e 50 del d.P.R. n.382 del 1980. Le due figure, infatti, avrebbero in comune la medesima ratio, vale a dire la necessità di sopperire alle esigenze didattiche nelle facoltà universitarie. Similari sarebbero anche i meccanismi procedimentali di nomina, pur nella novità del lo strumento giuridico utilizzato nell'ambito della riforma (attribuzione degli insegnamenti con contratti di diritto privato). Anche in tale nuovo ambito, al fine di attribuire gli incarichi di insegnamento, opererebbero infatti gli stessi organi chiamati ad intervenire nel sistema previgente e con le stesse garanzie di accertamento della qualificazione professionale dei candidati.

Nel sistema previgente alla riforma si perveniva al conferimento degli incarichi mediante una proposta deliberata dal Consiglio di facoltà, approvata dal Senato accademico, sottoposta al controllo ministeriale e formalizzata con provvedimento del Rettore.

Nel nuovo sistema gli incarichi di insegnamento ex art. 100, lettera d), d.P.R. 382 del 1980 vengono conferiti mediante deliberazione motivata della Facoltà, previo nulla-osta del Ministro, con l'intervento del Rettore, che è chiamato alla stipula del contratto con il docente avente comprovata alta qualificazione scientifica o professionale (combinato disposto dagli artt. 25 e 100 del d.P.R. n.382 del 1980).

Anche lo status dei due tipi di docenti incaricati dell'insegnamento sarebbe sostanzialmente analogo. I docenti del d.P.R. n. 382 del 1980, al pari dei professori incaricati, rientrerebbero nel novero dei <<professori ufficiali>> e farebbero parte del Consiglio di facoltà, del Consiglio di dipartimento e del Consiglio di istituto (artt. 84 e 88 del citato d.P.R. n. 382) e svolgerebbero la medesima attività, volta alla realizzazione dei fini istituzionali dell'università.

Nè appare come particolarmente rilevante la circostanza che i docenti di cui all'art. 100 testè menzionato non appartengono a un vero e proprio ruolo. La pronuncia n. 89 del 1986 della Corte costituzionale avrebbe infatti svalutato l'appartenenza a un ruolo quale circostanza determinante per l'ammissione di talune categorie di soggetti ai giudizi di idoneità, atteso che sia la legge di delega sia il decreto delegato avrebbero previsto l'ammissione ai cennati giudizi anche di personale non di ruolo, come ad esempio per talune figure di professore incaricato.

Del resto, i professori incaricati a titolo gratuito, pure ammessi ai giudizi di idoneità sulla base della legge e del decreto delegato, non parrebbero costituire una categoria maggiormente meritevole rispetto a quella dei professori a contratto nominati ai sensi dell'art. 100 del d.P.R. predetto.

2.4. La tassatività dell'elencazione delle categorie di soggetti chiamati a partecipare, ai sensi degli art. 5 della legge n.28 del 1980 e 50 del d.P.R. n. 382 del 1980, ribadita espressamente dal la legge 9 dicembre 1985, n. 705 (Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presi dente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382), è stata più volte sottolineata anche dalla Corte costituzionale.

La partecipazione del ricorrente al cennato giudizio di idoneità non sarebbe pertanto possibile se non attraverso la declaratoria di il legittimità costituzionale delle norme di legge che ostacolano la partecipazione dell'intera categoria dei professori a contratto ex art.100, lettera d) del d.P.R. n. 382 del 1980.

Tali norme, ad avviso del Consiglio di Stato remittente, andrebbero individuate in quelle contenute nei soli articoli 5, terzo comma, n.1, della legge 21 febbraio 1980, n.28 e 50, n. 1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e non invece anche nell'art. 9 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, che pure è stato denunciato dall'appellante, in quanto quella disposizione, interpretando autenticamente l'art. 50 predetto con una dichiarazione di tassatività, sarebbe superfluo, giusto quanto avrebbe già stabilito la Corte costituzionale con la sent. n.89 del 1986. L'impugnativa di tale disposizione non sarebbe perciò rilevante.

Sarebbero viceversa rilevanti gli articoli già indicati, poichè una pronuncia additiva della Corte costituzionale che rimuovesse il limite legale nascente dal carattere tassativo dell'elencazione contenuta in quelle disposizioni, con riferimento esclusivo alla categoria dei docenti ex art. 100, lettera d), del d.P.R. n.382 del 1980, condurrebbe a un risultato utile per l'interessato.

2.5. La questione, così delimitata, sarebbe non manifestamente infondata in relazione ai parametri disegnati dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

In relazione al primo dei due, anzi, la fondatezza si paleserebbe dal confronto (già illustrato) con la categoria dei professori incaricati, la quale ha invece trovato il suo riconoscimento nelle norme impugnate.

Il limite temporale, costituito dal triennio di insegnamento a decorrere da una data non posteriore al 13 aprile 1981 (e, cioé, dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla prima tornata di giudizio di idoneità a professore associato), non sembra disposizione razionale, considerato lo slittamento del tempo del decreto ministeriale per la terza tornata dei giudizi di idoneità.

In relazione al secondo parametro, il contrasto emergerebbe a causa della impossibilità di utilizzare la qualificata e sperimentata esperienza didattica di questa fascia di docenti incaricati ai sensi dell'art. 100, lett. d), del d.P.R. più volte citato.

3. É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per la inammissibilità o la manifesta infondatezza della sollevata questione d'incostituzionalità.

Ha premesso, l'Avvocatura, che il d.P.R. n.382 del 1980 mirava, esclusivamente, a porre fine alle situazioni di precariato esistenti nell'ambito della docenza universitaria. Tra gli aventi titolo a partecipare ai giudizi di idoneità erano compre si, oltre agli incaricati stabilizzati (che pertanto avevano diritto a conservare a tempo indeterminato l'incarico) e i titolari di incarichi nell'anno accademico 1978 - 1979, che avevano maturato un triennio di insegnamento ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 54, anche coloro che, a seguito della legge 6 ottobre 1982, n. 724, avevano ottenuto l'incarico per la prima volta nel corso dell'anno accademico 1979-1980 e che, pertanto, erano in servizio alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 382 del 1980.

Per nulla assimilabile a queste categorie sarebbe, dunque, la posizione dei contrattisti di diritto privato cui è consentito, in via eccezionale, la copertura degli insegnamenti dei corsi di laurea di nuova istituzione (nel caso in cui non sia possibile adottare le altre soluzioni prospettate nel le lettere a, b, c, dello stesso articolo 100).

La situazione giuridica di costoro difetterebbe della necessaria preesistenza alla data di entrata in vi gore del d.P.R. n. 382 del 1980.

Del resto, la possibilità di partecipare a una doppia tornata concorsuale non sarebbe possibile, in questo caso, atteso che la terza tornata consiste, essa stessa, in una prova d'appello (per coloro i quali abbiano maturato il titolo partecipativo successivamente alla prima ed abbiano potuto quindi partecipare alla seconda tornata con risultato negativo) e, per consentirla ai docenti a contratto, si dovrebbe ipotizzare una quarta tornata, peraltro non prevista dalla legge.

Tutti gli incarichi di docenza rilevanti ai fini del giudizio di idoneità avrebbero dovuto es sere conferiti, insomma, prima dell'anno accademico 1979-1980 (così per gli stabilizzati, così per gli stabilizzandi). Unica eccezione, la deroga legislativa imposta dalla legge 6 ottobre 1982, n. 724, (art. 20) riferibile agli assistenti universitari dell'Istituto universitario europeo di Firenze.

Per altre categorie (assistenti e tecnici laureati) il legislatore avrebbe richiesto la sussistenza della qualifica al 1 agosto 1980. In particolare, per gli assistenti universitari si sarebbe consentita la partecipazione anche a coloro che avevano il concorso in via di definizione al 1 agosto 1980 (e comunque si trattava di assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 3 del decreto legge 1 ottobre 1973, n.580, e cioé di personale in servizio assunto con pubblico concorso); per i tecnici laureati si sarebbe pretesa l'assunzione a mezzo pubblico concorso, e il servizio in ruolo al 1 agosto 1980.

La terza tornata sarebbe stata prevista per le eccezioni introdotte con la predetta legge n.604 del 1982 e con la legge 6 ottobre 1982, n. 724 (che ha consentito la partecipazione ai giudizi di idoneità anche ai professori incaricati nell'anno accademico 1979-1980).

L'ampliamento delle categorie determinate dal le decisioni della Corte costituzionale n. 397 del 1989 e n. 89 del 1986 avrebbero comportato l'ammissione alla prima e alla seconda tornata di idoneità, non certo alla terza, avendo essa riguardato categorie aventi titolo abilitativo previsto dal d.P.R. 382 del 1980 e, quindi, già temporalmente fissato.

Con la sentenza n. 93 del 1991 la Corte costituzionale, pur dilatando il limite temporale, peraltro nel corpo della motivazione, non avrebbe comunque posto in discussione, rispetto all'entrata in vigore della riforma, la preesistenza dell'inizio del rapporto.

L'Avvocatura, tanto premesso, ha innanzitutto eccepito l'inammisibilità della questione, atteso che non sarebbe stata dedotta l'incostituzionalità delle leggi n. 724 del 1982 e 604 del 1982 (art.20) che hanno consentito l'ammissione alla terza tornata in via di eccezione. Non prospettata con questo petitum, la questione sarebbe dunque priva di rilevanza.

Nel merito, poi, la questione sarebbe infondata, poichè il d.P.R. n. 382 del 1980 avrebbe espressamente vietato il conferimento di incarichi di docenza (art. 3, quinto comma, legge n. 28 del 1980) e, dunque, al momento della entrata in vigore della riforma la categoria, che si duole dell'esclusione dei giudizi di idoneità, non era ancora nata e, certamente, non avrebbe quei requisiti di omogeneità con le situazioni valorizzate dalla riforma stessa. Nè sulla questione potrebbe riverberare i suoi effetti la circostanza che la terza tornata dei giudizi di idoneità sia stata in detta solo nel corso del 1989, anzichè entro il 31 dicembre 1983, poichè la funzione di tale tornata sarebbe quella di portare a conclusione il riassorbimento del precariato esistente al momento di emanazione delle citate norme e non già quella di costituire una sorta di valvola di sicurezza generale capace di fornire protezione a ogni forma di precariato.

Solo un nuovo intervento legislativo, insomma, potrebbe dar corpo alle aspettative del ricorrente.

Considerato in diritto

1. Il Consiglio di Stato dubita, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt.5, terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 50, n.1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non consentono l'ammissione alla terza tornata dei giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati, di coloro i quali abbiano maturato un triennio di incarico di insegnamento in facoltà o corsi di laurea di nuova istituzione attribuito ai sensi dell'art. 100, lett.d), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, successivamente alla scadenza dei termini per la partecipazione, fissati dal bando relativo alla prima tornata dei giudizi di idoneità avvenuta il 13 aprile 1981.

2. 1. L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza, poichè il Consiglio di Stato, nel rimetterla avanti a questa Corte, non avrebbe dedotto l'incostituzionalità delle leggi n. 604 e 724 del 1982 nelle parti in cui consentono l'ammissione alla terza tornata in via di eccezione.

Nel merito, poi, la questione sarebbe infondata.

L'esame dell'eccezione sollevata, così come l'eventuale analisi del merito della questione, esigono una premessa capace di dar conto dell'intero quadro legislativo all'interno del quale si è mossa la Corte remittente.

2. 2. La legge 21 febbraio 1980, n. 28, contenente la delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria, e il d.P.R. 11 luglio 1980, n.382, che su quella base ne è scaturito, costituiscono un unico corpo normativo chiaramente finalizzato alla sistemazione del precariato esistente nelle università in epoca antecedente alla loro entrata in vigore. Significativamente l'art.3, quinto comma, della legge n. 28 del 1980 chiudeva ogni possibile via di accesso e stabiliva il principio generale secondo cui <<a decorrere dalla entrata in vigore della legge>> non potevano più <<essere conferiti incarichi di insegnamento>>.

Una volta sbarrata la strada a nuove possibili accessi, la riforma (con l'art. 50 del d.P.R. n.382 del 1980) ha elencato le figure professionali che, nella sua prima applicazione, potevano essere inquadrate nel ruolo dei professori associati e, fra queste, ha incluso le varie categorie di professori incaricati, gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, i tecnici laureati ed altre figure particolari, mentre con l'art. 52 dello stesso d.P.R. ha disciplinato la procedura per il conseguimento del giudizio di idoneità, stabilendo che, sulla base dei raggruppamenti di discipline, dovessero indirsi tre tornate di giudizi: una prima, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto; una seconda, entro il 31 dicembre 1982; una terza, infine, entro il 31 dicembre 1983 riservata a coloro che avessero maturato il diritto a partecipare al giudizio di idoneità solo in seguito alla prima tornata.

Successivamente, una legge del 6 ottobre 1982, la n.724, ha esteso ai professori incaricati nell'anno 1979-80 il diritto a partecipare alla seconda e terza tornata dei giudizi di idoneità.

Inoltre, l'art. 20 della legge 25 agosto 1982, n.604, aveva eccezionalmente assicurato agli assi stenti universitari di cittadinanza italiana in servizio presso l'Istituto universitario europeo di Firenze la possibilità di ottenere l'inquadramento nel ruolo dei professori universitari, fascia degli associati, previo il giudizio di idoneità di cui agli artt. 50-53 del d.P.R. n.382 del 1980.

Infine, la legge 9 dicembre 1985, n. 705, ha dato, all'art. 9, un'interpretazione autentica del controverso art. 50 del d.P.R. n.382 del 1980, fornendo assicurazioni circa la tassatività delle categorie da ammettere ai giudizi di idoneità e stabilendo come condizione necessaria che gli appartenenti a quelle fossero in possesso dei requisiti temporali anche per partecipare alla seconda tornata dei giudizi idoneativi.

2. 3. L'Avvocatura generale asserisce che la mancata impugnativa delle norme derogatorie del regime generale relativo ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori universitari, fascia degli associati, e in ispecie dell'art. 20 della legge n.604 del 1982, relativa agli assistenti universitari dell'Istituto universitario europeo di Firenze, pregiudichi la rilevanza del presente giudizio.

L'eccezione è infondata.

Il ricorrente, nel gravare la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha esposto, infatti, due motivi di doglianza: da un lato, affermando l'insussistenza di una limitazione al suo diritto di partecipazione attuale al giudizio di idoneità e, da un altro, deducendo in linea subordinata che, ove detta limitazione fosse stata ritenuta sussistente, sarebbe stata in contrasto, certamente, con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Non v'era, dunque, necessità di aggredire altre norme di legge per assicurare l'ammissibilità dell'odierno giudizio, atteso che, aderendo all'itinerario logico giuridico dell'appellante, il Consiglio di Stato ha esaminato, rigettandolo, il primo motivo e, affermando l'esistenza della lamentata limitazione (combinato disposto dagli artt. 5, terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n.28 e 50, n. 1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382), ha aderito al secondo ragionamento, così dubitando della legittimità costituzionale delle norme denunciate.

La rilevanza della questione risiede, dunque, nel fatto che, se il complesso normativo sottoposto all'esame della Corte fosse in contrasto con i parametri costituzionali indicati, indubbiamente, si garantirebbe al ricorrente, con sentenza additiva, la possibilità di accedere all'indicato giudizio di idoneità.

3. 1. Nel merito la questione è infondata.

Le norme impugnate, infatti, sono chiaramente finalizzate alla sistemazione del precariato esistente nelle università italiane con riferimento a un preciso periodo temporale, antecedente all'entrata in vigore di quelle stesse norme. L'elencazione delle categorie degli aventi titolo, contenuta nell'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980, ritenuta tassativa dall'art. 9 della legge n. 705 del 1985, fa riferimento a figure professionali già radicatesi nell'università e in ordine alle quali il legislatore aveva, contestualmente, stabilito il principio di non conferimento di ulteriori incarichi di insegnamento (art. 3, quinto comma, legge n.28 del 1980). Tanto è vero che s'era potuto amplia re il novero della categoria degli aventi titolo soltanto attraverso disposizioni legislative, una delle quali facente riferimento a figure professionali con incarico conferito nell'anno accademico 1979-1980 (in qualche modo, dunque, anch'esse incardinatesi nelle università in un momento logica mente anteriore all'entrata in vigore della riforma), e l'altra (quella relativa agli assistenti dell'Istituto universitario europeo di Firenze) costituente una vera e propria eccezione, non sotto posta all'esame della Corte, rispetto al predetto principio di tassatività.

 

Il rapporto tra il ricorrente e l'università degli studi di Chieti si è invece instaurato solo a partire dall'anno accademico 1985- 1986, attraverso un contratto d'insegnamento conferito ai sensi dell'art.100, lettera d), del d.P.R. 382 del 1980.

L'esclusione dai giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati, di coloro i quali abbiano maturato un triennio di incarico di insegnamento in facoltà o corsi di nuova istituzione, attribuito ai sensi dell'art. 100, lettera d), del d.P.R. più volte citato, non è perciò in contrasto con l'intento perseguito dal legislatore di dare sistemazione nelle università alle categorie professionali precarie preesistenti alla riforma: il che non appare irragionevole, e neppure arbitra rio, rispetto alla finalità perseguita.

Al contrario, la scelta è coerente, specie considerando che il legislatore non ha inteso discostarsi da una linea di condotta sufficientemente chiara ed univoca.

3. 2. In questo quadro, appare ininfluente la circostanza fattuale circa il ritardato inizio dell'espletamento della terza tornata dei giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati, avvenuto solo nel corso del 1989 (decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 1 agosto 1989, n. 58- bis) in luogo del 1983, secondo la previsione del quinto comma dell'art.52 del d.P.R. n. 382 del 1980 (che programmava la scadenza, al massimo, entro il 31 dicembre di quell'anno), in quanto anche per i partecipanti alla terza tornata deve intendersi come esistente lo sbarramento temporale posto per la seconda tornata in ordine al possesso del titolo di partecipazione.

Il quinto comma dell'art.52 del citato d.P.R. deve leggersi, infatti, non disgiuntamente dal nono e dal decimo comma, dove si stabilisce che i partecipanti <<al giudizio di idoneità successivamente alla prima tornata...partecipano al giudizio indetto con la seconda tornata>>. <<In caso di esito negativo il giudizio può essere ripetuto nella terza tornata>>.

É di tutta evidenza che alla terza tornata dei giudizi idoneativi possono partecipare solo coloro che, pur possedendo il titolo al momento in cui fu indetta la seconda tornata, non abbiano con seguito in questa l'idoneità.

3. 3. Senza aggiungere, poi, che il ricorrente, come si è detto titolare di un rapporto contrattuale di diritto privato, lamenta l' ingiustificata di sparità di trattamento facendo riferimento, quale tertium comparationis, a figure professionali di sicuro inquadramento pubblicistico, quali sono le categorie elencate nell'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980, ben lontane rispetto alla categoria dei docenti a contratto cui egli appartiene. Non è in fatti chi non veda come la durata, di norma annua le, e la funzione, meramente suppletiva (in raffronto alle figure che preferenzialmente devono essere tenute in considerazione per il conferimento degli incarichi) assolta dal contratto ex art.100, lettera d) del d.P.R. n. 382 del 1980, imprima alla nuova figura una diversità strutturale rispetto alle vecchie forme di precariato che, sole, la riforma ha voluto sistemare. Nè appare corretto qualificare tali nuovi incarichi come forme nuove di precariato, vuoi per la predetta durata tempora le del rapporto, vuoi per la selezione dei docenti fra quelle categorie extra-universitarie cui fa riferimento l'art. 2) del d.P.R. n.382 del 1980.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.5, terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 50 n. 1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sollevata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/10/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 29/10/92.