ORDINANZA N. 87
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n.25 del 12 gennaio 1993;
udito nella Camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale occorso nella sentenza n. 25 del 12 gennaio 1993, dipendente dalla riproduzione meccanica del testo depositato della sentenza medesima.
Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che nella sentenza n. 25 del 12 gennaio 1993 sia corretto il seguente errore materiale:
1) nel dispositivo, dopo la parola "dichiara", inserire le seguenti: " - inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt.2, comma 2, della legge 31 dicembre 1991 n. 415 (Legge finanziaria 1992), nella parte in cui approva le tabelle A e B per gli anni 1993 e 1994; 7, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 431 (Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico e armatoriale); 9 , commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa); 42, commi 6 e 7, della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); 4, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 140 (Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonchè per la concessione di mutui a tasso agevolato per operazioni di credito, a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale); 1, comma 2, e 5 del decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonchè perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n.216; 7, 11 e 14, comma 1, del decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, sollevate dalla Corte dei conti, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/02/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Vincenzo CAIANIELLO, Redattore
Depositata in cancelleria il 11/03/93.