ORDINANZA N. 86
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo comma, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione scientifica e didattica), promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1991 dal Tribunale regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sul ricorso proposto da Roberto Gallassi contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 427 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visto l'atto di costituzione di Roberto Gallassi nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, con ordinanza emessa il 6 novembre 1991 sul ricorso proposto da Roberto Gallassi contro il Ministero della pubblica istruzione e volto ad ottenere l'annullamento del diniego di revoca del provvedimento di esclusione dalla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt.5, terzo comma, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione scientifica e didattica), "nella parte in cui (...) non contemplano, tra le qualifiche legittimate a partecipare ai giudizi transitori di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, i medici titolari di borse di studio assegnate, per pubblico concorso, da organismi costituiti in seno alle strutture universitarie, i quali abbiano svolto, in via di fatto, presso le facoltà di medicina e chirurgia, attività di assistenza e cura, espletando, altresì, per almeno un triennio, entro l'anno accademico 1979-1980, attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate dai presidi di facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività stesse";
che, ad avviso del giudice rimettente, le norme denunciate sarebbero in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perchè riservano ai borsisti universitari un trattamento deteriore rispetto ai tecnici laureati, a seguito dell'ammissione ai giudizi di idoneità dei medici interni e dei contrattisti ad essi equiparati, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 89 del 1986 e n.397 del 1989;
che nel giudizio dinanzi alla Corte é inter venuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia di chiarata inammissibile o, comunque, non fondata;
che la costituzione di Roberto Gallassi, essendo avvenuta oltre i termini previsti dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, é irricevibile.
Considerato che con sentenze n. 359 e 367 del 1992 questa Corte ha dichiarato non fondate identiche questioni di legittimità costituzionale (riferite ai borsisti del Consiglio nazionale delle ricerche ed ai titolari delle borse di studio attribuite dal Ministero della pubblica istruzione o dalle singole Università in base agli artt. 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62), in quanto le borse di studio sono destinate alla formazione scientifica o all'addestramento didattico e scientifico degli interessati, sicchè la mancata inclusione dei relativi titolari tra le categorie ammesse a partecipare ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori associati non é stata ritenuta irragionevole o discriminatoria, e d'altra parte lo stesso d.P.R. n. 382 del 1980, all'art. 58, ha preso in considerazione la posizione delle diverse figure dei borsisti per il loro inquadramento nel diverso ruolo dei ricercatori universitari;
che il giudice a quo ripropone, nella ordinanza di rinvio, senza introdurre nuove argomentazioni, una questione di legittimità costituzionale degli artt.5, terzo comma, numero 3, della legge n. 28 del 1980, e 50, numero 3, del d.P.R. n. 382 del 1980, sostanzialmente identica a quelle già ritenute infondate da questa Corte;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo comma, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione scientifica e didattica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, con ordinanza emessa il 6 novembre 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/02/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Cesare MIRABELLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 11/03/93.