Sentenza n. 367 del 1992

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SENTENZA N.367

 

ANNO 1992

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente

 

-          Dott. Francesco GRECO

 

-          Prof. Gabriele PESCATORE

 

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

 

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

-          Prof. Antonio BALDASSARRE

 

-          Avv. Mauro FERRI

 

-          Prof. Luigi MENGONI

 

-          Prof. Enzo CHELI

 

-          Dott. Renato GRANATA

 

-          Prof. Giuliano VASSALLI

 

-          Prof. Francesco GUIZZI

 

-          Prof. Cesare MIRABELLI

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma terzo, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e dell'art. 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica), promossi con due ordinanze emesse il 15 maggio e il 12 giugno 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sui ricorsi proposti da Violani Carlo ed altri e da Calabi Francesca ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritte ai nn. 61 e 153 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9 e 13, prima serie speciale, dell'anno 1992.

 

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con ordinanza emessa il 15 maggio-12 giugno 1991 (pervenuta alla, Corte costituzionale il 7 febbraio 1992) nel, corso di. un giudizio promosso da Violani Carlo ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione per l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla seconda tornata dei giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma terzo, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e dell'art. 50, numero 3, dei d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica), nella parte in cui queste disposizioni non contemplano, tra i soggetti che possono essere ammessi ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, i titolari di assegni di formazione didattica e scientifica (di cui all'art. 6 del decreto-legge 1°ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766) ed i titolari di borse di studio (di cui agli articoli 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e 21 della legge 24 febbraio 1967, n.62) presso le facoltà di medicina e chirurgia, i quali entro l'anno accademico 1979/1980 abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica, comprovata da pubblicazioni edite e documentata dal preside di facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime. Le disposizioni sono denunziate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento rispetto ai tecnici laureati, a seguito della ammissione ai giudizi di idoneità dei medici interni e dei contrattisti ad essi equiparati, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n.89 del 1986 e n. 397 del 1989.

 

2.- Identica questione é stata sollevata dallo stesso giudice a quo, con ordinanza emessa in pari data (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 marzo 1992), nel procedimento instauratosi a seguito del ricorso proposto da Calabi Francesca ed altri per l'annullamento dell'esclusione dalla seconda tornata dei giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati.

 

Il giudice a quo osserva che i ricorrenti non rientrano nelle puntuali categorie individuate dalla legge o introdotte dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza 9 aprile 1986, n. 89) e ricorda che la ratio della estensione del beneficio legislativo previsto per i tecnici laureati (svolgimento di attività scientifica e didattica assistita da specifici requisiti) ricorre anche nei confronti dei medici interni dei policlinici e delle cliniche universitarie, i quali abbiano conseguito la qualifica di assistente a seguito di pubblico concorso ed abbiano svolto per un triennio, entro l'anno accademico 1979/1980, attività didattica e scientifica documentata. Questa impostazione, ad avviso del giudice rimettente, trova conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 397 del 1989, con la quale é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme denunciate, nella parte in cui non contemplano, tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità, i titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia, nominati in base a concorso, che hanno svolto attività di assistenza e cura oltre i limiti d'impegno del contratto e che, entro l'anno accademico 1979/1980, hanno prestato per un triennio attività didattica e scientifica, documentata dagli atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento dell'attività medesima.

 

Per quanto concerne i titolari di assegni biennali di formazione scientifica e didattica previsti dall'art. 6 del decreto-legge n. 580 del 1973, la asserita disparità di trattamento rispetto ai tecnici laureati sarebbe irrazionale e lesiva del principio di eguaglianza, qualora gli assegnisti abbiano reso in via di fatto prestazioni assistenziali in aggiunta alle attività didattiche e scientifiche.

 

Del tutto analoga, ad avviso del giudice a quo, é la posizione dei borsisti presso le facoltà di medicina e chirurgia che, assunti a seguito di prova selettiva concorsuale, abbiano svolto prestazioni di natura didattica e scientifica per un triennio anteriormente all'anno accademico 1979/1980 e, sia pure in via di fatto, abbiano espletato attività di assistenza presso policlinici e cliniche universitarie. Anche per costoro ricorrerebbe, a parità di condizioni oggettive (concorso, triennio di riferimento, attività scientifica documentata), la stessa ratio che consentiva ai titolari di contratto presso le medesime facoltà il passaggio, attraverso il transitorio sistema dei giudizi di idoneità, alla figura, di nuova istituzione, del professore associato.

 

3.- là intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile relativamente alla posizione degli assegnisti e, per il resto, manifestamente infondata.

 

L'Avvocatura dello Stato, richiamata la sentenza della Corte 3 febbraio 1992, n. 31, osserva che la posizione dei borsisti non é assimilabile ad alcuna delle puntuali categorie individuate dalla legge ovvero introdotte dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 397 del 1989 e n. 89 del 1986).

 

L'attività didattica che si assume svolta dagli interessati non può ritenersi istituzionalmente propria della categoria di appartenenza dei ricorrenti, giacchè il borsista usufruisce del finanziamento esclusivamente in funzione dell'attività di ricerca, la quale é volta alla preparazione e all'addestramento del beneficiario della borsa. Nè sarebbe rilevante la circostanza che singoli borsisti siano stati di fatto adibiti a mansioni diverse ed abbiano svolto attività didattica e scientifica in ambito universitario. Ad avviso dell'Avvocatura, le norme denunciate, nel determinare l'elenco delle figure ammesse a partecipare ai giudizi di idoneità, prendono in esame tali categorie per come sono normativamente disciplinate, restando estranea ogni valutazione di prassi difformi dal modello legislativo.

 

Considerato in diritto

 

l. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 5, comma terzo, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e dell'art. 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica), nella parte in cui non prevedono la ammissione ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori associati dei titolari di assegni di formazione scientifica e didattica di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n.766, ed i titolari di borse di studio di cui agli articoli 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, i quali abbiano svolto per un triennio, presso le facoltà di medicina e chirurgia, attività didattica e scientifica.

 

Viene denunciata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, disparità di trattamento rispetto ai tecnici laureati e, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 89 del 1986 e n. 397 del 1989, rispetto agli aiuti ed agli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso, ed ai titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia.

 

2.-I due giudizi, riferiti alle stesse disposizioni e fondati su analoghe motivazioni, sono evidentemente connessi, possono essere quindi riuniti e decisi congiuntamente.

 

3. - La questione sottoposta all'esame della Corte si prospetta in termini in parte identici e in parte analoghi a quelli già esaminati e decisi con la sentenza n. 31 del 1992, che ha dichiarato non fondata, prendendo in esame la posizione dei titolari di assegni di formazione scientifica e didattica (art. 6 del decreto-legge n. 580 del 1973), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma terzo, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e dell'art. 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 

Pertanto, nella parte concernente i titolari di assegni di formazione scientifica e didattica la questione, nuovamente proposta senza che siano stati prospettati profili diversi rispetto a quelli già valutati, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

 

Le argomentazioni già enunciate dalla Corte per escludere la esistenza di discriminazioni per i titolari di assegni, valgono inoltre a maggior ragione per i titolari di borse di studio per giovani laureati (di cui all'art. 32 della legge n. 942 del 1966 e all'art. 21 della legge n. 62 del 1967), essendo le borse di studio evidentemente destinate all'addestramento scientifico, o didattico e scientifico, degli interessati. La loro mancata inclusione tra le categorie ammesse a partecipare ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori associati non appare dunque irragionevole o discriminatoria, tanto più se si tiene presente che lo stesso d.P.R. n. 382 del 1980, all'art. 58, ha preso in considerazione la posizione dei borsisti per l'inquadramento nel diverso ruolo dei ricercatori universitari.

 

Nella parte concernente i titolari di borsa di studio, categoria alla quale non si riferiva la sentenza n. 31 del 1992, la questione deve essere quindi dichiarata infondata.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

 

a) dichiara la manifesta infondatezza, quanto ai titolari di assegni di formazione di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n.766, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, terzo comma, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica), proposta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, con le ordinanze in epigrafe;

 

b) dichiara non fondata, quanto ai titolari di borse di studio di cui agli articoli 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, terzo comma, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica), proposta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, con le ordinanze in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/07/92.

 

Giuseppe BORZELLINO, Presidente

 

Cesare MIRABELLI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 27/07/92.