Ordinanza n. 85 del 1993

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ORDINANZA N. 85

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1992 dal Magistrato di sorveglianza di Sassari nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Spadaccini Ferdinando ed altro, iscritta al n. 504 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 27 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n.689, nella parte in cui stabiliscono un tetto massimo di durata della sanzione sostitutiva applicata in sede di conversione della pena pecuniaria;

considerato che la medesima questione è già stata decisa dalla Corte nel senso della manifesta infondatezza con ordinanze n. 152 e n. 277 del 1992;

e che l'ordinanza di rimessione non adduce argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Sassari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/02/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 11/03/93.