Ordinanza n. 49 del 1993

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ORDINANZA N. 49

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse dai Pretori di Brindisi-Sezione distaccata di S. Vito dei Normanni-, quattro, il 28 marzo 1992, l'altra, il 20 marzo 1992; di Avezzano, il 10 marzo 1992; di Paola-Sezione distaccata di Belvedere Marittima-, il 3 aprile 1992; di Salerno-Sezione distaccata di Montecorvino Rovella-, il 6 febbraio 1992; di Roma, il 31 marzo 1992, nei procedimenti civili vertenti tra Camposeo Romeo, ed altri, ed Ente Ferrovie dello Stato, iscritte rispettivamente ai nn. 367, 368, 369, 370, 371, 383, 390, 420 e 430 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1992, le prime cinque, e nn.30, 35, 36 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1992, le altre quattro.

Visto l'atto di costituzione di Colaiacomo Secondo, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Brindisi -Sezione distaccata di San Vito dei Normanni- nel giudizio promosso da Camposeo Romeo nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato per ottenere il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per il servizio militare prestato anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge, con ordinanza in data 28 marzo 1992 (R.O. n. 367 del 1992), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n.412, il quale ha disposto che i suddetti benefici operano esclusivamente per il servizio militare in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986 e per quello prestato successivamente;

che ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni che sono uguali e non consentirebbe, per i soggetti esclusi dai benefici, una compiuta rimozione dei pregiudizi determinati dal servizio militare alla posizione di lavoro;

che identica questione è stata sollevata dallo stesso Pretore con altre quattro ordinanze di uguale contenuto emesse nella stessa data (R.O. nn.368/92, 369/92, 370/92, 371/92) nei procedimenti promossi contro l'Ente Ferrovie rispettivamente da Valente Antonio, Palmieri Antonio, D'Alessio Cosimo, Spagna Silvio;

che, in termini sostanzialmente analoghi, la questione è stata sollevata anche dal Pretore di Avezzano con ordinanza del 10 marzo 1992 (R.O. n. 383 del 1992); dal Pretore di Paola -Sezione distaccata di Belvedere Marittima- con ordinanza del 3 aprile 1992 (R.O. n. 390 del 1992); dal Pretore di Salerno - Sezione distaccata di Montecorvino Rovella- con ordinanza del 6 febbraio 1992, (R.O. n. 420 del 1992); dal Pretore di Roma con ordinanza del 31 marzo 1992 (R.O. n. 430 del 1992);

che in tutti i giudizi promossi con le sopra elencate ordinanze è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'inammissibilità della questione e, comunque, per la sua infondatezza;

che nel giudizio promosso dal Pretore di Roma con ordinanza del 31 marzo 1992 (R.O. n. 430 del 1992) si è costituito Colaiacomo Secondo, che ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Considerato che la questione così riproposta è già stata dichiarata dalla Corte non fondata con sentenza n. 455 del 1992 e che, non essendo stati dedotti, con le ordinanze in epigrafe, nuovi profili di censura, deve esserne dichiarata la manifesta infondatezza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, sollevata dai Pretori di Brindisi -Sezione distaccata di San Vito dei Normanni-, di Avezzano, di Paola - Sezione distaccata di Belvedere Marittima-, di Salerno - Sezione distaccata di Montecorvino Rovella- e di Roma, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/01/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Francesco GRECO, Redattore

Depositata in cancelleria il 10/02/93.