Ordinanza n. 459 del 1992

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ORDINANZA N. 459

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Antonio BALDASSARRE

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, (Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari), convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n.770, p3 promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1991 dalla Commissione tributaria centrale sul ricorso proposto dall' Ufficio del Registro di Pisa contro Maestroni Maria, iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

RITENUTO che, nel corso del giudizio di impugnazione avverso la decisione della Commissione tributaria di secondo grado resa nella controversia tra Maestroni Maria e l'Ufficio del registro di Pisa, la Commissione tributaria centrale con ordinanza del 6 dicembre 1991 ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, Cost. - degli artt. 1 e 3 decreto legge 21 giugno 1961 n. 498 (Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari), convertito in legge 28 luglio 1961 n. 770, nel testo in vigore prima delle modificazioni apportate con la legge 25 ottobre 1985 n.592, nella parte in cui consentivano all'Amministrazione finanziaria - in caso di mancato od irregolare funzionamento dei suoi uffici a causa di eventi di carattere eccezionale - di prolungare (con decreto del Ministro delle finanze) a propria discrezione e senza alcuna limitazione i termini di decadenza e prescrizione stabiliti dalla legge per l'esercizio dei suoi diritti e scadenti nel periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici suddetti;

che, secondo la Commissione rimettente, la normativa censurata riconosce all'Amministrazione finanziaria un'ampia discrezionalità nel prolungare i termini in scadenza con pregiudizio del principio della certezza delle situazioni giuridiche;

che l'attribuzione di una tale discrezionalità confligge con i parametri costituzionali invocati, anche perchè la disciplina dei termini dovrebbe essere quanto più possibile rigida e predeterminata a garanzia di tutti i contribuenti.

CONSIDERATO che la censura mossa nell'ordinanza di rimessione è manifestamente infondata avendo già questa Corte ritenuto infondata (con sentenza n.177 del 1992) la medesima questione di costituzionalità in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.;

che il giudice rimettente non introduce alcun nuovo e diverso profilo di valutazione, neppure in relazione all'ulteriore parametro invocato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del decreto legge 21 giugno 1961 n. 498 (Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari), convertito in legge 28 luglio 1961 n. 770, nel testo in vigore prima della legge 25 ottobre 1985 n.592, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria centrale con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/11/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 17/11/92.