ORDINANZA N. 287
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
- Prof. Giuseppe BORZELLINO
- Dott. Francesco GRECO
- Prof. Gabriele PESCATORE
- Avv. Ugo SPAGNOLI
- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell' articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 894 (Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n.138 relativa ai giovani di cui alla legge 1 giugno 1977 n.285, promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1990 dal Tribunale Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
RITENUTO che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, con ordinanza del 21 febbraio 1990 (pervenuta a questa Corte il 13 febbraio 1992), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 894 (Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n.1138, relativa ai giovani di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285), nella parte in cui riserva la possibilità di partecipare ad un nuovo esame di idoneità per l'immissione in ruolo soltanto ai giovani assunti con contratti a tempo determinato, che abbiano sostenuto, ma non superato, il precedente esame di idoneità o che per motivate ragioni non abbiano potuto parteciparvi, e che siano in servizio alla data del 31 maggio 1984, escludendo invece coloro che, pur trovandosi, come il ricorrente, nelle medesime condizioni, non siano più in servizio a quella data unicamente per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro conseguente al mancato superamento del primo esame di idoneità;
che, ad avviso del giudice a quo, tale discriminazione, operata soltanto in virtù di un presupposto temporale, sarebbe irragionevole e ingiustificata e fonte di illegittima disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente uguali;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.
CONSIDERATO che la predetta questione di legittimità costituzionale, in riferimento allo stesso parametro, è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 530 del 1990;
che l'ordinanza di rimessione non adduce argomentazioni nè prospetta motivi nuovi, tali da indurre la Corte a mutare il proprio orientamento.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n.894 (Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 275), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/06/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Vincenzo CAIANIELLO, Redattore
Depositata in cancelleria il 17/06/92.