SENTENZA N.530
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 894 (Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285), promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sul ricorso proposto da Dindi Renato contro l'Ufficio tecnico erariale di Nuoro ed altro, iscritta al n. 423 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di costituzione di Dindi Renato nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
uditi l'avv. Fabio Menghini per Dindi Renato e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
l.- Nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento dei provvedimenti ministeriali con i quali era stata respinta l'istanza di un soggetto - già impiegato non di ruolo, assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 (Provvedimenti per l'occupazione giovanile), e cessato dal servizio - diretta ad ottenere l'ammissione agli esami di idoneità previsti dalla legge 22 dicembre 1984, n. 894 (Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285), il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, con ordinanza emessa il 22 marzo 1988 (pervenuta alla Corte il 19 giugno 1990), ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della richiamata legge 22 dicembre 1984, n. 894, nella parte in cui non consente la partecipazione ai suddetti esami a coloro che abbiano sostenuto e non superato la prova di idoneità prevista dall'art. 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, e non siano più in servizio aria data del 31 maggio 1984.
Se scopo della norma impugnata é quello di, offrire una possibilità di recupero ai giovani che non abbiano superato una prima volta l'esame di idoneità ed a tale fine é prevista, oltre all'ammissione al nuovo giudizio di coloro che abbiano prestato servizio alla data del 31 maggio 1984, anche la proroga dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge e fino all'espletamento di apposito corso di formazione, il giudice della rimessione dubita della ragionevolezza di siffatta disposizione che non estende lo stesso beneficio a chi sia cessato dal servizio in epoca precedente, così operando una diversità di trattamento rispetto a soggetti che versano in situazioni sostanzialmente identiche, specie considerando che dalla minore o maggiore sollecitudine dell'Amministrazione, nell'espletare i concorsi di idoneità e nel provvedere alla conseguente eventuale risoluzione del rapporto di lavoro con i non idonei, verrebbe fatta dipendere l'opportunità di recuperare o mantenere un posto di lavoro.
2.- É intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri per sostenere la infondatezza della questione, non potendosi considerare violato l'art. 3 della Costituzione tutte le volte in cui le situazioni giuridiche comparate non siano tra loro omogenee.
3.- Si é costituita la parte privata per sostenere, con ulteriori argomentazioni, le considerazioni dei giudice a quo in favore della non manifesta infondatezza della questione, e per rilevare come in base alla ratio della norma impugnata dovrebbe considerarsi decisiva, ai fini dell'ammissione al beneficio, la sola circostanza dei mancato superamento della prova di esame e non invece la permanenza in servizio ad una certa data - per di più sganciata da qualunque riferimento a parametri obiettivi - dipendendo tale elemento di fatto dal tempo impiegato dalla Commissione di esami per il compimento delle attività concernenti il primo concorso di idoneità.
4.- In prossimità della udienza la parte privata ha presentato una memoria difensiva nella quale ribadisce le proprie tesi.
Considerato in diritto
1. -Oggetto della questione di legittimità costituzionale è l'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 894, nella parte in cui non consente l'ammissione agli esami di idoneità, ivi disciplinati, per l'inquadramento in ruolo, a coloro che, già assunti come impiegati non di ruolo ai sensi della legge n. 285 del 1977 sull'occupazione giovanile, fossero cessati dal servizio in epoca anteriore al 31 maggio 1984, per non aver superato il precedente esame di idoneità.
Ad avviso del giudice a quo la norma impugnata, prevedendo l'ammissione soltanto degli impiegati ancora in servizio alla data del 31 maggio 1984, sarebbe ingiustificatamente discriminatoria per chi fosse già cessato dal servizio stesso a tale data e quindi contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
Questa Corte ha avuto già modo di occuparsi della norma impugnata dichiarando, su ricorso dello Stato, l'illegittimità costituzionale (sent. n. 368 del 1990) di una legge regionale attuativa di tale norma, perchè la legge regionale stessa aveva omesso di prevedere, fra le condizioni per l'ammissione in ruolo dei soggetti assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977, quella della costanza nel rapporto di impiego alla data del 31 maggio 1984. Nella citata sentenza la Corte rilevò che <tale requisito costituisce una norma fondamentale di una disciplina volta a tramutare eccezionalmente in posti di ruolo posizioni ricoperte a titolo precario>.
Orbene è proprio questo rilievo, già formulato dalla Corte in ordine alla norma statale, ora denunziata in via incidentale in relazione a quel profilo, ad escludere la lamentata irragionevolezza. Difatti in linea di massima-salvo che il legislatore non ritenga diversamente in relazione alle situazioni concrete di volta in volta disciplinate-non appare ingiustificato che una legge di per sè eccezionale, diretta a trasformare in rapporti di impiego di ruolo rapporti di impiego provvisorio, faccia esclusivo riferimento al personale in servizio ad una certa data, proprio per ancorare tale trasformazione a concrete esigenze di servizio, manifestate appunto dalla circostanza che quei determinati posti sono già di fatto operanti, circostanza questa che consente di stabilire in modo aderente alla realtà l'effettivo fabbisogno numerico del personale che viene assunto in via definitiva.
Che poi nella specie la data del 31 maggio 1984 - indicata dalla disposizione impugnata come quella in cui si dovesse essere ancora in servizio per poter essere ammessi agli esami di idoneità - non possa considerarsi arbitraria, è stato a sufficienza spiegato dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha precisato che quella data è stata prescelta come elemento di diversificazione, perchè suggerita dall'esigenza di armonizzare le situazioni contemplate dalla legge impugnata con quelle disciplinate dalla precedente legge 16 maggio 1984, n. 138.
Quest'ultima aveva difatti previsto l'attribuzione, previo superamento di concorsi per titoli, dei posti disponibili presso le amministrazioni statali <agli idonei negli esami di cui all'art. 26-ter del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito in L. 29 febbraio 1980, n. 33> non ancora immessi nei ruoli delle amministrazioni presso cui <avessero superato l'esame di idoneità>. L'articolo unico della legge n. 894 del 1984, oggetto della presente questione, nell'ammettere all'esame di idoneità anche coloro che avessero sostenuto e non superato il precedente esame di idoneità (situazione questa riguardante il giudizio a quo) e coloro che per obbiettive ragioni non avessero potuto sostenerlo, doveva necessariamente fare riferimento alle situazioni prese in considerazione dalla precedente legge, e quindi alla data del 31 maggio 1984 che era quella di entrata in vigore di essa.
Una volta esclusa l'irragionevolezza della disposizione che ha richiesto, ai fini dell'immissione in ruolo, la permanenza in servizio ad una certa data e la non arbitrarietà della determinazione di quest'ultima, perde ogni rilievo là considerazione formulata nell'ordinanza di rimessione secondo cui, in questo modo, la sussistenza di quel requisito temporale di ammissione si sarebbe fatta discendere dalla maggiore o minore sollecitudine della amministrazione nell'espletare i precedenti esami di idoneità e nel risolvere con maggior rapidità il rapporto con i non idonei. In proposito devesi osservare che, essendosi in presenza di una norma diretta a sistemare il personale in questione in relazione al reale fabbisogno, mediante la trasformazione in posti di ruolo di posizioni ricoperte a titolo precario, è del tutto irrilevante, rispetto alle finalità che la norma si prefiggeva, la situazione di coloro che non si trovassero più, per qualsivoglia ragione, in tale posizione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 894 (Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 1138, relativa ai giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/11/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 03/12/90.