Ordinanza n. 277 del 1992

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ORDINANZA N. 277

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-        Prof. Giuseppe BORZELLINO

-        Dott. Francesco GRECO

-        Prof. Gabriele PESCATORE

-        Avv. Ugo SPAGNOLI

-        Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-        Prof. Antonio BALDASSARRE

-        Prof. Luigi MENGONI

-        Prof. Enzo CHELI

-        Dott. Renato GRANATA

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof. Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1991 dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Bullitta Marinella, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

RITENUTO che il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, con ordinanza del 9 dicembre 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 27 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui stabiliscono un tetto massimo di durata della sanzione sostitutiva applicata in sede di conversione della pena pecuniaria;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

CONSIDERATO che la medesima questione è già stata decisa dalla Corte nel senso della manifesta infondatezza con ordinanza n. 152 del 1992;

e che l'ordinanza di rimessione non adduce argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt.2, 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/06/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 12/06/92.