ORDINANZA N. 273
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
- Prof. Giuseppe BORZELLINO
- Dott. Francesco GRECO
- Prof. Gabriele PESCATORE
- Avv. Ugo SPAGNOLI
- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Prof. Luigi MENGONI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 69 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n.680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) e 12 della legge 8 marzo 1968, n.152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1991 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Loredana Marchetti ed I.N.A.D.E.L. iscritta al n.89 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.10, prima serie speciale, dell'anno 1992;
udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
RITENUTO che con ordinanza emessa il 6 dicembre 1991 il Pretore di Parma, nel procedimento civile vertente tra Loredana Marchetti e I.N.A.D.E.L. (Reg. ord. n. 89/92), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, degli artt. 69 del R.d.l. 3 marzo 1938, n.680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) e 12 della legge 8 marzo 1968, n.152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui non consentono che sia riscattabile anche ai fini dell'indennità premio di servizio il periodo relativo al corso per il conseguimento del diploma di infermiere professionale.
CONSIDERATO che con sentenza n.26 del 1992 questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n.152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui non prevede, per gli infermieri professionali ai quali, ai sensi dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n.1646, sia stato riconosciuto il riscatto del corso di studio a fini di quiescenza, il medesimo riconoscimento per la liquidazione della indennità premio di servizio (restando ininfluente l'art. 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n.680);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.69 del R.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) e dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n.152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt.3 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Parma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/06/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Giuseppe BORZELLINO, Redattore
Depositata in cancelleria il 12/06/92.