SENTENZA N. 247
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
- Prof. Giuseppe BORZELLINO
- Dott. Francesco GRECO
- Prof. Gabriele PESCATORE
- Avv. Ugo SPAGNOLI
- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
- Prof. Antonio BALDASSARRE
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 25, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e 1 della legge della Regione Liguria del 14 dicembre 1976, n.41 (Norme modificative ed integrative in materia di assistenza ospedaliera), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1991 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Maria Antonella Pelizzari e l'U.S.L. XIII - Genova 4, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.5, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visti gli atti di costituzione della Regione Liguria e della U.S.L. XIII - Genova 4, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
udito l'avv. Lucio Grillo per l'U.S.L. XIII - Genova 4 e l'Avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 18 giugno 1991 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Pelizzari Maria Antoniella e l' U.S.L. XII - Genova 4 (Reg.ord. 11 del 1992) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e 1 della legge Regione Liguria del 14 dicembre 1976, n.41 (Norme modificative ed integrative in materia di assistenza ospedaliera), nella parte in cui non prevedono l'obbligatorietà del rimborso integrale della spesa per prestazioni sanitarie e di ricovero ospedaliero effettuato all'estero perchè non tempestivamente o adeguatamente fornite dalle strutture nazionali pubbliche o private convenzionate, ma solo un contributo per gli aventi titolo, residenti nei comuni della Liguria, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.
2. - In punto di fatto, si evince che nel corso del 1988 la Pellizzari venne tre volte ricoverata presso la London Clinic di Londra dove venne sottoposta ad intervento di colectomia (ed altri connessi); che il ricorso in via d'urgenza a tale struttura sanitaria era stato giudicato necessario dai medici della Divisione gastroenterologica dell'Ospedale Galliera di Genova in ragione della gravità della malattia della Pellizzari e dell'alta specializzazione della London Clinic; che la competente U.S.L., stante il parere favorevole del collegio di esperti di cui all'art. 1 citata l. reg.14 dicembre 1976, n.41, ammise l'interessata al contributo di rimborso previsto da tale disposizione di legge; che fu corrisposto, pertanto, alla Pelizzari l'importo di L.9.952.435 contro una spesa documentata di circa L.35.000.000.
Il giudizio a quo verte quindi sulla domanda di accertamento del diritto soggettivo dell'attrice al rimborso integrale della spesa sostenuta e viene richiamata, al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo cui il bene della salute umana rappresenta, in forza dell'art.32 Cost., un diritto primario e fondamentale che impone piena ed esaustiva tutela (sent. n. 992 del 1988), con conseguente disparità di trattamento in fattispecie e "violazione degli artt.3 e 32 Cost. tra gli assistiti che hanno necessità di prestazioni sanitarie fornite all'estero e quelli per i quali il bene primario della salute può essere invece idoneamente tutelato presso le strutture sanitarie nazionali, pubbliche o convenzionate, essendo noto che le cure ospedaliere, interventi chirurgici compresi, sono tuttora gratuiti per tutti gli assistiti".
Viene censurato, così, il disposto dell'ultimo comma dell'art. 25 legge n.833 del 1978 "in quanto questo, demandando alla legge regionale la previsione di forme straordinarie di assistenza indiretta, non stabilisce l'obbligatorietà del rimborso integrale delle spese per prestazioni sanitarie di alta specializzazione eseguite all'estero perchè non tempestivamente o adeguatamente fornite dalle strutture nazionali pubbliche o private convenzionate", nonchè il disposto conseguente dell'art.1 della legge Regione Liguria 14 dicembre 1976, n.41.
3.1 - Si è costituita in giudizio l'USL XIII rilevando, precipuamente, l'incongruenza del richiamo alla sentenza della Corte n.992 del 1988, giacchè nella fattispecie normativa dichiarata incostituzionale era escluso in assoluto qualsivoglia rimborso.
Rientrerebbe quindi nella discrezionalità del legislatore la determinazione dei criteri per il rimborso per i controlli e le modalità di una spesa che, essendo riferita ad una situazione anomala ed eccezionale, non potrebbe essere programmata e quindi rapportata al normale finanziamento del sistema sanitario.
3.2 - Si è pure costituita in giudizio la Regione Liguria svolgendo argomentazioni analoghe a quelle dedotte dalla USL.
4. - Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo l'inammissibilità della questione per essere "necessario un successivo intervento normativo della Regione diretto a disciplinare il rimborso, totale o parziale, della spesa sostenuta all'estero".
E si osserva che il diritto alla salute sarebbe soggetto a modalità e mezzi strumentali di tutela stabiliti discrezionalmente dal legislatore anche in relazione alle risorse disponibili.
Considerato in diritto
1.- Secondo il Collegio remittente, per il disposto dell'art.25 della legge 23 dicembre 1978, n.833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e dell'art. 1 della legge della Regione Liguria 14 dicembre 1976, n.41 (Norme modificative ed integrative in materia di assistenza ospedaliera) la mancata previsione di un rimborso integrale della spesa, per prestazioni sanitarie ospedaliere fornite all'estero, comporterebbe, in punto, la illegittimità costituzionale delle indicate norme, per loro contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione: ferma, infatti, la tutela del bene primario della salute garantita ex art. 32, sarebbe evidente la disparità di trattamento (art. 3) rispetto alla disciplina delle prestazioni presso le strutture sanitarie nazionali pubbliche ovvero convenzionate.
2.1 - La questione è inammissibile.
Va precisato, intanto, l'inconferenza del richiamo operato dai giudici a quibus alla precedente sentenza di questa Corte n.992 del 1988, con la quale ebbe a dichiararsi l'illegittimità costituzionale in fattispecie di esclusione "in assoluto" di qualsivoglia ristoro per prestazioni diagnostiche specifiche; il che, come è di tutta evidenza, veniva a contrastare con il diritto primario e fondamentale al bene della salute e la relativa tutela.
2.2 - Nell'ipotesi odierna v'è, all'incontro, una previsione normativa di contribuzione risarcitoria in un sistema che, finalizzato alla tutela stessa, non rivela - lo si è già ravvisato in passato - disegni di completa statalizzazione nei contenuti di attuazione, i quali restano perseguiti in forme non irragionevoli (cfr. sentenza n. 173 del 1987).
Peraltro, è stato ancora osservato, rimane compito del legislatore, nella attuazione positiva degli interessi tutelati, il contemperamento con gli altri criteri costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento (sentenza n.455 del 1990 e ordinanza n.40 del 1991).
Così non si rinvengono nell'ordinamento odierno normazioni riduttive tali da far ritenere compresse fuor di misura le prestazioni, poichè sono attualmente presenti, nella materia, predisposizioni di ristoro dell'ottanta per cento e più della spesa (cfr. d.m. 3 novembre 1989 in relazione alla legge 23 ottobre 1985, n.595).
Alle considerazioni che precedono consegue, adunque, una declaratoria di inammissibilità della relativa questione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 25, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e 1 della legge Regione Liguria 14 dicembre 1976, n.41 (Norme modificative ed integrative in materia di assistenza ospedaliera), in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/05/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Giuseppe BORZELLINO, Redattore
Depositata in cancelleria il 03/06/92.