Ordinanza n.229 del 1992

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ORDINANZA N. 229

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-      Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-      Prof. Giuseppe BORZELLINO

-      Dott. Francesco GRECO

-      Prof. Gabriele PESCATORE

-      Avv. Ugo SPAGNOLI

-      Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-      Prof. Antonio BALDASSARRE

-      Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-      Avv. Mauro FERRI

-      Prof. Luigi MENGONI

-      Prof. Enzo CHELI

-      Dott. Renato GRANATA

-      Prof. Giuliano VASSALLI

-      Prof. Francesco GUIZZI

-      Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 442 codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 legge 11 agosto 1973, n.533, (Disposizioni in materia di finanza pubblica), quale risulta per effetto della sentenza di questa Corte, n. 156 del 1991, promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1991 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Bondi Ada e Ministero dell'Interno iscritta al n. 752 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992. Visto l'atto di costituzione di Bondi Ada;

udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

RITENUTO che, nel corso del procedimento civile promosso da Ada Bondi ved. Pinelli contro il Ministero dell'interno per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n.18, il Pretore di Modena, con ordinanza dell'8 ottobre 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ., quale risulta per effetto della sentenza di questa Corte n. 156 del 1991, nella parte in cui non prevede che il giudice, nel pronunziare sentenza di condanna al pagamento di prestazioni di assistenza obbligatoria, deve determinare, oltre agli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subìto dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata viola l'art. 3 Cost., stante l'omogeneità della situazione dei destinatari della pubblica assistenza con quella di coloro a favore dei quali sia stato costituito un rapporto di assicurazione sociale, e l'art. 38, primo comma, Cost., il quale, al pari del secondo comma, impone che le prestazioni assistenziali agli invalidi siano sottratte al deprezzamento della moneta;

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la ricorrente concludendo per la fondatezza della questione.

CONSIDERATO che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è stata emanata la legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), che all'art. 16, comma 6, ha dettato una nuova disciplina in materia di rivalutazione dei crediti previdenziali disponendo che <l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subìto dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito>;

che, pertanto, si rende necessario il riesame della rilevanza della questione da parte del giudice remittente, al quale, a tal fine, vanno restituiti gli atti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Modena.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/05/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 25/05/92.