Ordinanza n. 173 del 1992

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ORDINANZA N. 173

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina della locazione degli immobili urbani") promosso con l'ordinanza emessa il 6 agosto 1991 dal Pretore di Como - Sez. distaccata di Menaggio - nel procedimento civile vertente tra Vanini Rita ed altra e Cigolotti Maria Antonietta iscritta al n. 686 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.46, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza del 6 agosto 1991 il Pretore di Como - nel corso del giudizio civile pendente tra Vanini Rita e Cigolotti Maria Antonietta - ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art.29 della legge 27 luglio 1978 n.392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani) per sospetta violazione degli artt.3 e 42 della Costituzione;

che secondo il giudice rimettente l'art. 29 cit., nel disciplinare il diniego di rinnovo alla prima scadenza contrattuale, rende impossibile, secondo il tenore testuale della disposizione, per il proprietario dell'immobile di rientrare in possesso dello stesso, allorchè questo sia adibito a locazione alberghiera, a meno che egli non eserciti la medesima attività, sicchè il diritto di proprietà viene del tutto svuotato;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, ove ritenuta ammissibile, in ragione del carattere del tutto apodittico della censura mossa e dei precedenti di questa Corte che con ordinanze n. 63 del 1988 e n.1082 del 1988 ha già dichiarato manifestamente infondata la medesima questione;

Considerato che il giudice ricorrente non ha specificato la pretesa azionata in giudizio, nè ha indicato alcun riferimento in punto di fatto da cui possa, ancorchè indirettamente, desumersi l'oggetto della controversia, sicchè risulta del tutto omessa la motivazione sulla rilevanza della questione di costituzionalità sollevata;

che pertanto la questione stessa è manifestamente inammissibile;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 29 della legge 27 luglio 1978 n.392 (Disciplina della locazione degli immobili urbani) sollevata, in riferimento agli artt.3 e 42 della Costituzione, dal pretore di Como con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/03/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 8 aprile del 1992.