Ordinanza n. 1082 del 1988

ORDINANZA N.1082

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 73 e 29, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (), promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1987 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Esposito Raffaele e S.n.c. Cove di Cozzolino e Vecchione in persona dell'Amministratore Cozzolino Sergio, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima Serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 25 maggio 1984 aveva sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 73 e 29, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui limitano l'esercizio del diritto di recesso per il locatore d'immobile adibito ad albergo, pensione o locanda;

che con

ordinanza del 23 gennaio 1986, n. 27, questa Corte disponeva la restituzione degli atti in relazione alla sopravvenuta emanazione del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, in legge 5 aprile 1985, n. 118;

che il medesimo giudice, tuttavia, con ordinanza emessa il 23 settembre 1987, ha sollevato nuovamente la stessa questione, ritenendola comunque rilevante alla stregua della sentenza n. 109 del 1986 (rectius

n. 108 del 22 aprile 1986);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato la manifesta infondatezza della questione (

ord. n. 63 del 14 gennaio 1988), in quanto le disposizioni impugnate, nel limitare le possibilità di recesso del locatore, trovano razionale giustificazione nella peculiare disciplina di cui, anche nel previgente regime vincolistico, le locazioni d'immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda hanno costantemente goduto in conseguenza della più penetrante tutela assicurata alle attività ricettive rispetto agli altri usi, diversi da quelli abitativi;

che il giudice a quo, riportandosi, per relationem, alle motivazioni della precedente ordinanza, non aggiunge argomenti nuovi in confronto a quelli addotti a suo tempo, risultando inconferente il richiamo alla

sentenza n. 108 del 1986 in virtù della quale è venuta meno la protrazione coattiva prevista dalla normativa della legge 5 aprile 1985, n. 118 dichiarata illegittima, così ripristinandosi l'originario disegno della legge n. 392 del 1978.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 73 e 29, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza di cui in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/11/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 06/12/88.