ORDINANZA N. 159
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1991 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia - sul ricorso proposto da Angelo Scaletta, iscritta al n. 694 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1991;
udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.
Ritenuto che con ordinanza in data 20 febbraio 1991 (R.O. n.694 del 1991) la Corte dei conti ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in quanto nel disporre la non cumulabilità dell'indennità integrativa speciale connessa a retribuzione da attività lavorativa con quella inerente a trattamento di pensione, prevede comunque l'integrazione al minimo della pensione, mentre non la prevede per il caso in cui il pensionato non presti attività lavorativa, ma goda di un doppio trattamento pensionistico;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 172 del 1991, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 "nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti";
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della l. 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dalla Corte dei conti con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/03/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Gabriele PESCATORE, Redattore
Depositata in cancelleria il 2 aprile del 1992.