ORDINANZA N. 139
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n.181, promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1991 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Soldaini Claudia ed I.N.P.S., iscritta al n. 626 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile promosso da Soldaini Claudia nei confronti dell'I.N.P.S., per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, in quanto lavoratrice del settore siderurgico ammessa al pensionamento anticipato ai sensi del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, come convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181, di vedersi riconosciuta una anzianità contributiva estesa a tutto il periodo compreso fra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di compimento del sessantesimo anno, il Pretore di Genova, con ordinanza del 15 luglio 1991 (R.O. n. 626 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 15 maggio 1989, n.181 (recte: art. 2, secondo comma, del decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, in legge n. 181 del 1989), nella parte in cui assicura soltanto agli uomini ammessi al prepensionamento la suddetta anzianità contributiva, limitandola, invece, per le donne al minor periodo compreso entro la data di compimento del cinquantacinquesimo anno di età;
che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 3 e 37 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verificherebbe tra lavoratori e lavoratrici solo in relazione al sesso;
che nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le parti private e non vi è stato l'intervento dell'Avvocatura Generale dello Stato.
Considerato che la disposizione ora impugnata è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima (sent. n. 503 del 1991) e, quindi, espunta dall'ordinamento;
che, pertanto, la questione proposta va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181 in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 37, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Genova con la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/03/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Francesco GRECO, Redattore
Depositata in cancelleria il 27 marzo del 1992.