Ordinanza n. 77 del 1992

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ORDINANZA N. 77

 

ANNO 1992

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 23 del 22 gennaio 1992;

 

udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

 

ravvisata la necessità di correggere errori materiali occorsi nel testo depositato della sentenza n. 23 del 1992.

 

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dispone che nella sentenza n. 23 del 1992 siano corretti i seguenti errori materiali:

 

1) nel dispositivo, al punto A), dopo le parole "... all'esito del dibattimento", in luogo di "ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti ..." deve leggersi "ritenendo che il processo poteva - su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero - essere definito allo stato degli atti ...";

 

2) nel dispositivo, al punto B)a), dopo le parole "...all'esito del dibattimento", in luogo di "ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti ..." deve leggersi "ritenendo che il processo poteva - su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero - essere definito allo stato degli atti ...";

 

3) nel dispositivo, al punto B)b), dopo le parole "...all'esito del dibattimento", in luogo di "ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti ..." deve leggersi "ritenendo che il processo poteva - su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero - essere definito allo stato degli atti ...".

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/02/92.

 

Aldo CORASANITI, Presidente

 

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 28 febbraio del 1992-