ORDINANZA N. 60
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1991 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Livoti Giuseppe e I.N.A.I.L.,iscritta al n. 652 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visti gli atti di costituzione di Livoti Giuseppe e dell'I.N.A.I.L.;
udito nell'udienza pubblica del 4 febbraio 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
uditi gli avvocati Franco Agostini e Luciano Ventura per Livoti Giuseppe e Adriana Pignataro e Giuseppe De Ferrà per l'I.N.A.I.L.
Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso da Livoti Giuseppe nei confronti dell'INAIL per ottenere il pagamento di una rendita vitalizia con gli interessi e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.429 c.p.c., applicabile alle prestazioni previdenziali per effetto della sentenza n. 156 del 1991 di questa Corte, il Pretore di Milano, con ordinanza del 27 maggio 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del predetto art. 429, terzo comma, cod.proc.civ., in connessione con l'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353;
che ad avviso del giudice remittente la norma impugnata viola l'art.3, primo comma, Cost., perchè il cumulo di rivalutazione ed interessi, una volta elevati questi ultimi al dieci per cento in virtù dell'art.1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, comporta per i crediti di lavoro e previdenziali, una tutela esorbitante rispetto a quella riservata dall'art.1224 cod.civ. agli altri crediti pecuniari;
che nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti il ricorrente e l'INAIL, concludendo l'uno per l'infondatezza, l'altro per la fondatezza della questione.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è stata emanata la legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), che all'art. 16, comma 6, ha dettato una nuova disciplina in materia di rivalutazione dei crediti previdenziali disponendo che "l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subìto dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito";
che, pertanto, si rende necessario il riesame della rilevanza della questione da parte del giudice remittente, al quale, a tal fine, vanno restituiti gli atti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/02/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Depositata in cancelleria il 18 febbraio del 1992.