ORDINANZA N. 48
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 440, primo comma e 441, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Isernia nel procedimento penale a carico di Maslouhi Allal, iscritta al n. 499 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Isernia dubita della legittimità costituzionale degli artt. 440, primo comma e 441, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui consentono che il giudizio abbreviato si svolga in base alle sole indagini preliminari del pubblico ministero e precludono la valutazione delle allegazioni difensive, inibendo l'integrazione probatoria di cui all'art. 422 dello stesso codice;
che ad avviso del giudice a quo le suddette norme contrasterebbero con gli artt. 3, 24, 27 e 101 della Costituzione, perchè l'alternativa in cui l'imputato è posto tra il beneficiare della riduzione di un terzo della pena e pervenire ad una più puntuale ricostruzione del fatto violerebbe i principi di parità tra accusa e difesa, di personalità della responsabilità penale (addebitata non per il fatto "proprio" ma per quello prospettato dal pubblico ministero) e di soggezione del giudice soltanto alla legge, dato che questi sarebbe vincolato ad una ricostruzione unilaterale delfatto;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;
Considerato che nel giudizio principale è contestato all'imputato un delitto (omicidio volontario aggravato: artt. 575, 577, primo comma, n. 4 e 61, n. 1, cod. pen.) per il quale è prevista la pena dell'ergastolo;
che per effetto della sentenza n. 176 del 1991,dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 442, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. pen., il giudizio abbreviato è inapplicabile ai processi concernenti delitti punibili con l'ergastolo;
che la censura proposta presuppone che il giudizio abbreviato possa essere introdotto, dato che prospetta un'integrazione probatoria da svolgersi all'interno di esso;
che, essendo tale giudizio precluso, la questione si appalesa irrilevante nel processo principale e va, di conseguenza, dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 440, primo comma, e 441, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono nel giudizio abbreviato l'integrazione probatoria di cui all'art. 422 dello stesso codice, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 101 della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Isernia con ordinanza del 28 maggio 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/02/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Ugo SPAGNOLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 5 febbraio del 1992.