Ordinanza n. 21 del 1992

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ORDINANZA N. 21

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco GRECO, Presidente

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1991 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Fontanelli Ines, iscritta al n. 483 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa l'8 maggio 1991, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui non contempla la conservazione dell'integrazione al minimo erogata alla data di cessazione del diritto nell'ipotesi di più pensioni integrate, per il dubbio che la riduzione del trattamento concreti disparità rispetto ai titolari di un'unica pensione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

che si è costituito l'I.N.P.S., richiamando le difese già svolte in un precedente giudizio.

Considerato che questa Corte, nella sentenza n. 418 del 1991, ha già escluso, dichiarando non fondata identica questione, che il riconoscimento del diritto all'integrazione al minimo su una sola pensione -- operante, ex lege 11 novembre 1983, n. 638, dal 1 ottobre 1983 -- abbia comportato la riduzione di altro trattamento integrato al minimo eventualmente goduto, il quale viceversa si cristallizza nell'importo a quella data erogato (con la conseguenza del riassorbimento dell'integrazione per effetto degli aumenti subìti dalla pensione- base a titolo di perequazione);

che il giudice a quo non aggiunge argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli esaminati, onde va ribadita l'interpretazione adeguatrice della denunciata normativa e la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari s pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/01/92.

Francesco GRECO, Presidente

Francesco Paolo CASAVOLA, Redattore

Depositata in cancelleria il 24 gennaio del 1992.