ORDINANZA N. 21
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco GRECO, Presidente
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1991 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Fontanelli Ines, iscritta al n. 483 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa l'8 maggio 1991, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui non contempla la conservazione dell'integrazione al minimo erogata alla data di cessazione del diritto nell'ipotesi di più pensioni integrate, per il dubbio che la riduzione del trattamento concreti disparità rispetto ai titolari di un'unica pensione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
che si è costituito l'I.N.P.S., richiamando le difese già svolte in un precedente giudizio.
Considerato che questa Corte, nella sentenza n. 418 del 1991, ha già escluso, dichiarando non fondata identica questione, che il riconoscimento del diritto all'integrazione al minimo su una sola pensione -- operante, ex lege 11 novembre 1983, n. 638, dal 1 ottobre 1983 -- abbia comportato la riduzione di altro trattamento integrato al minimo eventualmente goduto, il quale viceversa si cristallizza nell'importo a quella data erogato (con la conseguenza del riassorbimento dell'integrazione per effetto degli aumenti subìti dalla pensione- base a titolo di perequazione);
che il giudice a quo non aggiunge argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli esaminati, onde va ribadita l'interpretazione adeguatrice della denunciata normativa e la questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari s pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/01/92.
Francesco GRECO, Presidente
Francesco Paolo CASAVOLA, Redattore
Depositata in cancelleria il 24 gennaio del 1992.