ORDINANZA N. 13
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, secondo comma,e 431 del codice di procedura penale promosso con ordinanz dicembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Fattori Cesare iscritta al n.495 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli.
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Fattori Cesare, il Tribunale di Ancona, con ordinanza emanata nel corso dell'udienza dibattimentale del 29 ottobre 1990, dichiarava la nullità del decreto che aveva disposto il giudizio immediato per omessa notifica all'imputato, ai sensi dell'art. 179, primo comma, del codice di procedura penale;
che il giudice per le indagini preliminari, al quale erano stati restituiti gli atti, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, dove risulta stabilito che, nei casi di conflitto, "qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo", per violazione degli artt. 101, secondo comma, 2, 3 e 97 della Costituzione, poichè l'applicazione di tale norma costringerebbe il giudice per le indagini preliminari a porre in essere un'attività processuale non prevista da una espressa disposizione di legge, sarebbe lesiva della "parità di trattamento in ogni stato e grado del giudizio discriminando l'udienza dibattimentale rispetto all'udienza non dibattimentale" e inciderebbe sulla celerità del rito;
b) dell'art. 431 del codice di procedura penale per violazione degli artt.2, 3 e 97 della Costituzione, in quanto la norma in questione, non prevedendo che nel fascicolo del dibattimento sia compreso anche il verbale dell'interrogatorio dell'imputato contenente le sue generalità anagrafiche, non consentirebbe al giudice del dibattimento di procedere alla rinnovazione del decreto che dispone il giudizio immediato;
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate infondate.
Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che in caso di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevalga la decisione di quest'ultimo (ordinanze nn. 241 e 254 del 1991);
che, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione - dal momento che l'ordinanza di rimessione non adduce argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati - la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;
che l'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, stabilendo la prevalenza della decisione del giudice del dibattimento, in caso di contrasto con il giudice per le indagini preliminari, non pone alcuna discriminazione tra udienza dibattimentale e udienza non dibattimentale, dal momento che lo svolgimento delle diverse fasi processuali presuppone la previsione in ognuna di queste di specifici ed autonomi adempimenti;
che la norma impugnata, come già ritenuto da questa Corte nell'ordinanza n.241 del 1991, risulta preordinata alla sollecita definizione del processo;
che, pertanto, anche sotto il profilo della violazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, la questione sollevata nei confronti dell'art.28, secondo comma, deve essere dichiarata manifestamente infondata;
che il disposto dell'art. 431 del codice di procedura penale non trova applicazione nel giudizio a quo, dal momento che al giudice remittente sono stati restituiti gli atti esclusivamente ai fini della rinnovazione del decreto che ha disposto il giudizio immediato dichiarato nullo dal Tribunale e che, pertanto, la questione relativa alla violazione da parte dell'art.431 del codice di procedura penale degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dallo stesso giudice con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/01/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Enzo CHELI, Redattore
Depositata in cancelleria il 22 gennaio del 1992.