Ordinanza n. 516 del 1991

 

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ORDINANZA N. 516

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Presidente

Dott. Francesco GRECO                                            Giudice

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

Prof. Francesco GUIZZI                                                  “

Prof. Cesare MIRABELLI                                               “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con n. 3 ordinanze emesse dal Tribunale di Benevento e dalla Corte d'appello di Palermo, iscritte rispettivamente ai nn. 535, 562 e 563 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 34 e 36, prima serie speciale dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il Tribunale di Benevento e la Corte d'appello di Palermo dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice che nello stesso procedimento abbia pronunciato o concorso a pronunciare un provvedimento di natura cautelare, o quale giudice delle indagini preliminari (ordinanza del Tribunale di Benevento), ovvero quale componente del Tribunale che ha proceduto al riesame di provvedimenti coercitivi ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.;

che la mancata previsione dell'incompatibilità nonostante la già acquisita conoscenza e valutazione - sia pure in una diversa sede processuale - degli atti delle indagini preliminari, comporterebbe: secondo il Tribunale di Benevento, una violazione del diritto di difesa (art. 24) e dei precetti di cui agli artt. 3, 27 e 97 Cost.; secondo la Corte d'appello di Palermo, una violazione dei principi generali della legge delega n. 81 del 1987 - e quindi degli artt. 76 e 77 Cost. - ed un pregiudizio alla garanzia di terzietà del giudice contenuto nell'art. 25 Cost.;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che le predette questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che i suddetti giudizi possono essere riuniti in quanto vertono su questioni analoghe;

che le questioni prospettate dal Tribunale di Benevento in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 Cost. non possono essere prese in considerazione, in quanto sono sfornite di una benché minima motivazione;

che le censure di violazione dei principi della legge delega (art. 76 Cost.) e della garanzia di imparzialità del giudice (art. 25 Cost.), già prospettate in termini analoghi con riferimento all'adozione di provvedimenti in tema di libertà personale, sono state dichiarate non fondate con la sentenza n. 502 del 1991;

che a tale riguardo le ordinanze della Corte d'appello di Palermo non prospettano argomentazioni o profili nuovi;

che infine, una volta negata la menomazione della garanzia di imparzialità del giudice, deve conseguentemente escludersi che possa risultare compromesso il diritto di difesa dell'imputato;

che pertanto tutte le predette questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare un provvedimento di natura cautelare quale giudice per le indagini preliminari o quale componente del tribunale del riesame di cui all'art. 309 dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Benevento con ordinanza del 13 giugno 1991 (r.o. n. 535 del 1991);

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare un provvedimento di natura cautelare quale componente del tribunale del riesame di cui all'art. 309 dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77 e 25 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo con due ordinanze del 10 giugno 1991 (r.o. nn. 562 e 563 del 1991).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

 

Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI - Francesco GUIZZI - Cesare MIRABELLI.

 

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.