SENTENZA N. 506
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
Prof. Cesare MIRABELLI “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62 della legge della Regione Calabria 17 dicembre 1981, n. 21 (Norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità delle Unità Sanitarie Locali) promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1991 dalla Corte d'Appello di Milano nel procedimento civile vertente tra U.S.L. n. 7 di Rossano e S.p.a. Upjohn iscritta al n. 473 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di impugnazione proposto dalla U.S.L. di Rossano avverso la sentenza di primo grado che aveva condannato l'appellante a corrispondere alla società Upjohn, oltre agli interessi legali, un ulteriore importo a titolo di maggior danno per svalutazione monetaria ex art. 1224, secondo comma, Codice civile, la Corte d'appello di Milano, con ordinanza del 5 febbraio 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 62 della legge della Regione Calabria 17 dicembre 1981, n. 21, nella parte in cui, nel disciplinare gli interessi moratori dovuti dalle USL di quella Regione, dispone che "tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, Codice civile".
Il giudice remittente dubita della conformità di tale norma al dettato costituzionale in quanto:
a) l'art. 117, primo comma, della Costituzione, che pure attribuisce alle regioni potestà legislativa in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, non può essere interpretato in senso così lato da farvi rientrare anche la disciplina delle obbligazioni nascenti da rapporti contrattuali di natura privatistica, instaurati con terzi dalle unità sanitarie locali, quasi fosse possibile creare in ogni regione delle aree territoriali di jus singulare;
b) una disposizione così concepita non appare conciliabile col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, essendo irrazionale l'assoggettamento di coloro che stipulano identici contratti (di diritto privato) con varie unità sanitarie locali a una diversa disciplina, in tema di interessi debitori e di eventuale maggior danno conseguente al ritardo nel pagamento dei loro crediti, sol perché i rispettivi debitori sono dislocati in regioni diverse.
Considerato in diritto
1. - La Corte d'appello di Milano reputa non conforme agli artt. 117 e 3 della Costituzione l'art. 62, quarto comma, della legge della Regione Calabria 17 dicembre 1981, n. 21, il quale, con riguardo agli impegni di spesa delle unità sanitarie locali, dispone che "tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile".
2. - La questione è fondata.
La norma impugnata deroga all'art. 1224 Codice civile escludendo l'applicabilità del secondo comma alle obbligazioni pecuniarie delle U.S.L. situate nel territorio della Regione Calabria. Ai creditori di queste unità sanitarie è negato il diritto al risarcimento del maggior danno, oltre gli interessi legali di mora, che essi provino di avere sofferto a causa del ritardo del pagamento. Né varrebbe osservare che, almeno per il ritardo successivo al centottantesimo giorno dalla scadenza del debito, il maggior danno è corrisposto forfettariamente sotto forma di aumento degli interessi di mora al tasso degli interessi bancari. L'art. 1224, secondo comma, Codice civile esclude il risarcimento del maggior danno effettivo solo se gli interessi moratori in misura superiore a quella legale sono stati convenuti dalle parti del contratto.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che, pur nelle materie in cui è ad esse riconosciuta competenza legislativa, le Regioni non hanno il potere di modificare la disciplina dei diritti soggettivi per quanto riguarda i profili civilistici dei rapporti da cui derivano, cioè i modi di acquisto e di estinzione, i modi di accertamento, le regole sull'adempimento delle obbligazioni e della responsabilità per inadempimento, la disciplina della responsabilità extra contrattuale, ecc. (cfr. sent. n. 391 del 1989): "la regolamentazione di siffatti rapporti appartiene alla competenza istituzionale dello Stato, giacché ad essa sottostanno esigenze di unità e di eguaglianza che possono essere salvaguardate solo se esclusivamente all'ente esponenziale dell'intera collettività nazionale è riconosciuto il potere di emanare misure in proposito" (sent. n. 154 del 1972).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 62, quarto comma, della legge della Regione Calabria 17 dicembre 1981, n. 21 (Norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità delle Unità Sanitarie Locali).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI - Cesare MIRABELLI.
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.