Ordinanza n. 495 del 1991

 

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ORDINANZA N. 495

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice penale militare di pace, in riferimento all'art. 260 dello stesso codice, promossi con tre ordinanze emesse dal Tribunale militare di Padova, iscritte rispettivamente ai nn. 469, 545 e 551 del registro ordinanze del 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28 e 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un soldato - imputato, ex art. 147 del codice penale militare di pace, di allontanamento illecito dal Corpo - il Tribunale militare di Padova, con tre ordinanze emesse rispettivamente il 5 marzo 1991, l'11 giugno 1991 ed il 18 giugno 1991, ha sollevato, in relazione all'art. 260 del codice penale militare di pace ed in riferimento agli artt. 2, 13, 25, secondo comma, e 52, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'anzidetto art. 147 nella parte in cui pone, come condizione di procedibilità per il reato, la richiesta del comandante di Corpo;

che, pur dando atto dell'orientamento di questa Corte, dal cui vaglio in più occasioni è uscito indenne il menzionato art. 260 del codice penale militare di pace, il giudice rimettente argomenta, in senso contrario alle affermazioni contenute nelle richiamate decisioni ed alle posizioni della dottrina, attribuendo alla richiesta del comandante di Corpo la natura di condizione di punibilità e non già di procedibilità;

che, ciò premesso, il giudice a quo - pur ammettendo che, in caso di caducazione dell'art. 260, trovi applicazione la norma di cui all'art. 147 del codice penale militare di pace - fonda la censura proprio sulla ipotesi di reato costituita dall'assenza arbitraria (di durata compresa tra uno e cinque giorni) in quanto, a causa del collegamento con il citato art. 260, non possiederebbe "i requisiti che il principio costituzionale richiede per una norma incriminatrice";

che in due dei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria d'infondatezza, sostenendo che la norma impugnata è in realtà l'art. 260;

Considerato che le ordinanze pongono la medesima questione e possono quindi essere congiuntamente trattate e decise;

che, attraverso la prospettazione del vizio di legittimità come conseguente al collegamento tra la figura di reato e la procedibilità su richiesta del comandante, si tende in sostanza ad ottenere una qualificazione della richiesta stessa quale condizione di punibilità ed una conseguente caducazione della previsione legislativa della medesima;

che, viceversa, questa Corte ha più volte sottolineato il carattere esclusivamente processuale dell'istituto (cfr. da ultimo ordinanza n. 397 del 1987 e sentenza n. 114 del 1982) rilevandone la compatibilità con i principi costituzionali (sentenza n. 42 del 1975);

che il meccanismo del giudizio incidentale si palesa quindi attivato per esercitare in forma surrettizia un sindacato in ordine al merito di precedenti decisioni della Corte, senza peraltro offrire argomenti diversi da quelli già esaminati in altre occasioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice penale militare di pace in riferimento all'art. 260 dello stesso codice, sollevata, in relazione agli articoli 2, 13, 25, secondo comma, e 52, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.