Ordinanza n. 445 del 1991

 

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ORDINANZA N. 445

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. c), della legge regionale siciliana 5 settembre 1990, n. 35 (Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate), promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, nel ricorso proposto dalla S.p.A. "Nuova G. Barbera" contro la Presidenza della Regione siciliana ed altro iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione della S.p.A. "Nuova G. Barbera" nonché l'atto di intervento della Regione Sicilia rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania, con ordinanza 14 marzo 1991 ha sollevato, in riferimento all'art. 17 dello Statuto regionale siciliano (R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455), questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma primo, lett. c) della legge regionale siciliana 5 settembre 1990, n. 35, nella parte in cui limita la facoltà di conferimento della concessione del servizio di riscossione dei tributi nella regione, alle società per azioni costituite da istituti e aziende di credito;

Considerato che questione analoga è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 367 del 1991;

che non sono stati prospettati profili nuovi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. c), della legge regionale siciliana 5 settembre 1990, n. 35 (Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate), sollevata in riferimento all'art. 17 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Vincenzo CAIANIELLO - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.