ORDINANZA N. 435
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale della Lombardia 4 luglio 1988, n. 39 (Norme a sostegno della promozione ed incentivazione della ricettività turistica alberghiera ed extralberghiera in occasione dei mondiali di calcio 1990), promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1990 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nel ricorso proposto da Cocchi Anna contro il Comune di Milano ed altri iscritta al n. 357 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel giudizio promosso da Cocchi Anna per l'annullamento di una concessione concernente un intervento edilizio relativo all'Hotel Gala, sito in Milano, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con ordinanza emessa il 21 giugno 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge regionale della Lombardia 4 luglio 1988, n. 39, in riferimento all'art. 128 della Costituzione, sostenendo che le norme sul procedimento preordinato al rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di nuove strutture alberghiere in occasione dei campionati mondiali di calcio del 1990, contenute nella legge impugnata, sarebbero lesive delle competenze attribuite ai Comuni dalla legge statale e fatte salve dall'art. 2 del d.P.R. n. 616 del 1977;
che, in particolare, ad avviso del giudice remittente, l'art. 5 della legge impugnata, attribuendo all'atto di approvazione della Giunta regionale l'efficacia di concessione in deroga nel caso di non conformità edilizia e riconoscendo all'intervento edilizio il carattere di opera di interesse generale, lederebbe le competenze del Consiglio comunale in materia di varianti agli strumenti urbanistici, previste dagli artt. 10, ultimo comma, e 16, ultimo comma, della legge n. 1150 del 1942, e di deroghe ai regolamenti edilizi, di cui all'art. 16, secondo comma, della legge n. 765 del 1967, dal momento che le norme impugnate prevedono che l'atto di approvazione della Giunta regionale esplichi efficacia derogatoria in via immediata, senza la necessità di ulteriori ed autonomi interventi deliberativi dell'organo comunale, non rilevando d'altro canto la circostanza che il Comune sia chiamato a formulare un parere vincolante, ma non obbligatorio;
che, secondo il giudice a quo, l'art. 6 della legge impugnata - prevedendo che dopo l'approvazione del progetto da parte della Regione la concessione debba essere rilasciata dal Sindaco entro trenta giorni, operando, in difetto, l'istituto del silenzio assenso - contrasterebbe con le norme statali previste dagli artt. 1 e 4 della legge n. 10 del 1977, che, disciplinando il rilascio delle concessioni edilizie, ne attribuiscono il relativo potere al Sindaco;
Considerato che nonostante l'impugnativa sia formulata nei confronti dell'intera legge, dalla prospettazione delle censure e dai riferimenti alla fattispecie oggetto del giudizio a quo, deve dedursi che la questione concerne esclusivamente gli artt. 5, primo comma, e 6 della legge regionale della Lombardia 4 luglio 1988, n. 39;
che questa Corte, con sentenza n. 212 del 1991, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme denunciate nel presente giudizio;
che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione proposta;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, primo comma, e 6 della legge regionale della Lombardia 4 luglio 1988, n. 39 (Norme a sostegno della promozione ed incentivazione della ricettività turistica alberghiera ed extralberghiera in occasione dei mondiali di calcio 1990), in riferimento all'art. 128 della Costituzione, sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Vincenzo CAIANIELLO - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.