Ordinanza n. 428 del 1991

 

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ORDINANZA N. 428

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

 

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 384 del 15 ottobre 1991;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ravvisata la necessità di correggere errori materiali occorsi nel testo depositato della sentenza n. 384 del 1991;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dispone che nella sentenza n. 384 del 1991 siano corretti i seguenti errori materiali:

1) nel "Ritenuto in fatto", al punto 1., primo capoverso, dopo le parole " ..a favore degli enti di gestione delle", in luogo di "delle partecipazioni statali" deve leggersi "partecipazioni statali"; al punto 1., secondo capoverso, dopo le parole " ..che autorizza i predetti enti", in luogo di "reperire" deve leggersi "a reperire"; al punto 1., quarto capoverso e al punto 2., primo capoverso, dopo le parole "legge 5 agosto 1978", in luogo di "n. 568", deve leggersi "n. 468";

2) nel "Considerato in diritto", al punto 4.2., quarto capoverso, dopo le parole " .. una diversa impostazione", in luogo di "non globale" deve leggersi "globale"; al punto 4.2, quinto capoverso, dopo le parole " .. l'emissione di prestiti", in luogo di " .. e, anche", deve leggersi " .. anche"; al punto 4.2, quinto capoverso, dopo le parole "(sent. n. 1 del", in luogo di "1961" deve leggersi "1966"; al punto 4.2, settimo capoverso, dopo le parole " ..tali indirizzi,", in luogo di "coordinati", deve leggersi "pur coordinati"; al punto 4.3, primo capoverso, dopo le parole " ..dagli indirizzi interpretativi della", in luogo di "della giurisprudenza costituzionale", deve leggersi "giurisprudenza costituzionale"; al punto 4.3, terzo capoverso, dopo le parole " ..né l'altro carattere (flessibilità ..", in luogo di " ..delle determinazioni nel momento attuativo", deve leggersi " ..nel momento attuativo".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.