Ordinanza n. 412 del 1991

 

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ORDINANZA N. 412

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 127, terzo e quarto comma e 599, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1991 dalla Corte di assise di appello di Trieste nel procedimento penale a carico di Ragagnin Pietro, iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che la Corte di assise di appello di Torino ha, con ordinanza del 7 marzo 1991, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 127, terzo e quarto comma, e 599, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono che nel giudizio abbreviato in grado d'appello l'imputato, detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e che ne abbia fatto richiesta, debba essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio d'appello a carico di persona imputata di uxoricidio aggravato dalla premeditazione - reato in ordine al quale è comminata la pena dell'ergastolo (v. art. 577, primo comma, n. 3, del codice penale) - condannata in primo grado, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni trenta di reclusione irrogata a norma dell'art. 442, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura penale; che questa Corte, con sentenza n. 176 del 1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale proprio dell'art. 442, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura penale ("Alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione di anni trenta");

e che, quindi, spetta al giudice rimettente verificare se, in conseguenza della indicata decisione della Corte che ha espunto dall'ordinamento il giudizio abbreviato per reati in ordine ai quali è comminata la pena dell'ergastolo, la questione sollevata sia tuttora rilevante nel processo a quo.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di assise di appello di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.