ORDINANZA N. 399
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 n. 2 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1991 dal Pretore di Biella nel procedimento civile vertente tra Florinda Varacalli e I.N.P.S. iscritta al n. 231 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 febbraio 1991 il Pretore di Biella, nel procedimento civile vertente tra Florinda Varacalli e I.N.P.S. (Reg. ord. n. 231/1991), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale "dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) che ha sostituito l'art. 7 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, così come modificato dall'art. 24 della legge 21 luglio 1965 n. 903, e ciò limitatamente al punto 2) là ove non è previsto il diritto alla pensione di reversibilità in capo al coniuge superstite, qualora il matrimonio sia durato meno di due anni";
Considerato che, con sentenza n. 189 del 1991, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale);
che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta inammissibità della questione proposta;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) che ha sostituito l'art. 7 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, così come modificato dall'art. 24 della legge 21 luglio 1965 n. 903, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Biella con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.