ORDINANZA N. 340
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Dott. Francesco GRECO Giudice
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in relazione all'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), promossi con n. 3 ordinanze emesse dalla Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa iscritte rispettivamente ai nn. 246, 247 e 286 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 16 e 17, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso di tre giudizi proposti nei confronti di soggetti sostituti d'imposta, la Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa, con ordinanze di analogo contenuto emesse il 12 novembre 1990 (reg. ord. n. 246 del 1991), il 25 ottobre 1990 (reg. ord. n. 247 del 1991) e il 22 dicembre 1990 (reg. ord. n. 286 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, primo comma, (in combinato disposto con gli artt. 9, quarto e settimo comma, e 12, quarto comma) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui riserva pari trattamento sanzionatorio sia a carico del sostituto di imposta che non abbia presentato la dichiarazione o non abbia effettuato i versamenti d'imposta dovuti, con innegabile danno per l'Erario, sia a carico del sostituto che, effettuati regolarmente i pagamenti, ha presentato nei termini la dichiarazione, ma ad ufficio incompetente, con la conseguenza che, pervenendo la dichiarazione all'ufficio competente con ritardo superiore al mese, la stessa si considera omessa;
che la questione è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23 e 76 della Costituzione ed in relazione all'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante la delega per la riforma tributaria;
che non vi è stata costituzione di parti, mentre è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, richiamando i precedenti di questa Corte (sentenza n. 82 del 1989, ordinanze nn. 206 e 103 del 1990, 212 del 1989 e 490 del 1987);
Considerato che i tre giudizi prospettano la medesima questione e possono pertanto essere riuniti e decisi con unica pronuncia;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, il decreto legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1991, n. 154, ha nuovamente previsto la possibilità di definizione delle violazioni indicate nell'art. 21 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 27 aprile 1989, n. 154, tra le quali rientrano anche quelle oggetto dei giudizi a quibus;
che in tale situazione gli atti vanno restituiti alla Commissione tributaria rimettente perché valuti se sussista ancora il requisito della rilevanza della questione alla stregua della normativa sopravvenuta.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991.
Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991.