ORDINANZA N. 331
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Dott. Francesco GRECO Giudice
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quale modificato dall'art. 2, secondo comma, della legge 21 febbraio 1990, n. 36 (Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati), promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Biella nel procedimento penale a carico di Dolcimascolo Gianluca, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Biella, chiamato a pronunciarsi su una ipotesi di porto in luogo pubblico di una pistola giocattolo avente la canna non occlusa da un visibile tappo rosso incorporato, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, nella parte in cui stabilisce che a tale fattispecie si applichi il trattamento normativo e sanzionatorio previsto per il porto abusivo di armi comuni da sparo;
che ad avviso del giudice rimettente tale parificazione sarebbe irragionevole, e perciò contrastante con l'art. 3 Cost., trattandosi di fattispecie materialmente differenti e dovendosi escludere che il porto di arma giocattolo priva del predetto tappo presenti potenzialità offensiva e denoti pericolosità dell'agente;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 285 del 1991 e che l'ordinanza in esame non adduce argomentazioni né prospetta profili nuovi;
che pertanto essa va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 21 febbraio 1990, n. 36 (Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Biella con ordinanza del 12 dicembre 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.
Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.